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Art. 2 la societa' ha per oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cod. Civ. , nella versione introdotta a seguito dell'entrata in vigore del d. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, l'esercizio esclusivo delle attivita' proprie dell'impresa agricola e, in particolare: - la coltivazione del fondo; - la selvicoltura; - l'allevamento di animali; - le attivita' connesse alle precedenti. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse alle attivita' predette e, quindi, rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura, le attivita' dirette alla manipolazione, alla conservazione, alla trasformazione, alla commercializzazione ed alla valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentamente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge. La societa' potra' compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, in particolare, tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, finanziarie ed economiche; potra' contrarre mutui e prestare fidejussioni, avalli, concedere garanzie, anche reali, per obbligazioni di terzi, pure nei confronti di banche ed istituti di credito e, all'uopo, assistere i soci nelle stesse operazioni, il tutto nel rispetto delle leggi 1 e 197 del 1991 e del decreto legislativo n. 385/1993, nonche' di qualsiasi altra normativa di tempo in tempo vigente. Essa potra' partecipare, nei settori di propria competenza, a licitazioni, gare ed appalti di ogni genere e tipo per committenza pubblica e privata. La societa' si propone di intraprendere nuove iniziative imprenditoriali ed intende, pertanto, avvalersi, ove possibile, di tutte le agevolazioni, di natura finanziaria e fiscale, previste dalla normativa, comunitaria, nazionale, regionale e provinciale, vigente in materia di incentivazione dell'imprenditoria, con particolare riguardo all'imprenditoria dei territori cosiddetti del "mezzogiorno d'italia".
Parole chiaveL'area di business di Società In Nome Collettivo Agricola Vigne Storte Di Di Bruno Fal To Filomeno E Falluto Sebastiano è il macrosettore Bevande, settore Vino. Secondo la classificazione ATECO, il codice 01.21.00 indica: Coltivazione di uva.
Società In Nome Collettivo Agricola Vigne Storte Di Di Bruno Fal To Filomeno E Falluto Sebastiano è conosciuta anche come: "AGRICOLA VIGNE STORTE DI DI BRUNO FAL TO FILOMENO E FALLUTO SEBASTIANO SNC", "AGRICOLA VIGNE STORTE DI DI BRUNO FAL TO FILOMENO E FALLUTO SEBASTIANO" e "AGRICOLA VIGNE STORTE DI DI BRUNO FAL TO FILOMENO E FALLUTO SEBASTIANO SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO".
Società In Nome Collettivo Agricola Vigne Storte Di Di Bruno Fal To Filomeno E Falluto Sebastiano è definita come "microimpresa" secondo gli standard europei (meno di 10 dipendenti).