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L'esercizio delle funzioni di revisione e fiduciarie disciplinate dalla legge 23. 11. 1939, n. 1966, dal r. D. 22. 4. 1940, n. 531, dal decreto ministeriale 16. 1. 1995 e successive norme in materia. In particolare puo': - curare l'organizzazione e la revisione contabile, amministrativa e finanziaria di societa', enti ed aziende; - stipulare accordi con altre societa' di revisione contabile, sia italiane che estere, per l'esecuzione di incarichi per conto o in collaborazione con esse. Essa puo' pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva, svolgere, tra l'altro, compiti fiduciari ed in particolare: - assumere l'amministrazione di beni altrui (patrimoni, donazioni, legati, beni di fondazioni, fondi di quiescenza del personale di ditte, enti, societa', fondi di previdenza di associazioni o di ordini professionali, ecc. ); - compravendere, sia per contanti che a termine, titoli azionari ed obbligazionari per conto di terzi ed altri valori e beni mobiliari in genere; - rendersi intestataria fiduciaria di titoli o valori mobiliari in genere; - custodire, anche presso terzi, ed amministrare per conto dei propri fiducianti, titoli, valori ed altri beni mobili; - custodire pegni in qualita' di terzo depositario; - assumere la rappresentanza di azionisti e di obbligazionisti per l'esercizio dei diritti ad essi spettanti (es. : incasso di dividendi, esercizio di opzioni ecc. ); - assumere mandati ed incarichi fiduciari di qualsiasi natura; - compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare per conto di terzi; - assumere impegni finanziari per conto dei propri fiducianti, ai sensi della normativa vigente; - assumere incarichi per amministrare beni in qualita' di trustee ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364; - assumere incarichi di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti; - assumere incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie; - svolgere ogni tipo di attivita' riconducibile all'ambito dell'attivita' di organizzazione aziendale in campo amministrativo ed in servizi di assistenza alle transazioni e alle ristrutturazioni aziendali; - compiere tutte le attivita' e le funzioni ivi compresa l'attivita' di consulenza, nei limiti consentiti dalla legge per le societa' fiduciarie e di revisione, nonche' svolgere - sempre nei limiti consentiti dalla legge - ogni altra operazione ritenuta dall'organo amministrativo della societa' necessaria od opportuna per l'espletamento di mandati e di incarichi fiduciari, di organizzazione e di revisione aziendale assunti per conto di terzi. La societa' puo' inoltre compiere in proprio ogni operazione strettamente necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali: puo' assumere partecipazioni in altre societa', nel rispetto delle norme vigenti in materia. La societa' non potra' peraltro: - raccogliere risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma al fine dell'esercizio del credito; - effettuare nel proprio interesse operazioni comunque connesse agli affari relativi a terzi amministrati, ne' effettuare operazioni nell'interesse dei propri fiducianti con societa' controllate da o collegate alla societa', in mancanza di idonee istruzioni da parte dei fiducianti. La societa' fa parte del gruppo bancario "gruppo intesa". In tale qualita' essa e' tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla banca d'italia nell'interesse della stabilita' del gruppo. Gli amministratori della societa' forniscono alla capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.
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