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La cooperativa e' disciplinata secondo il principio della mutualita', senza fini di speculazione privata, e persegue lo scopo mutualistico di far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la societa', tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale. Al fine di conseguire e mantenere la qualificazione di societa' cooperativa a mutualita' prevalente , di cui all'art. 2514 c. C. , la societa': a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; d) in caso di scioglimento, dovra' devolvere l'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati. Gli amministratori devono documentare la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. La cooperativa ha come oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attivita': a) acquistare e distribuire ai soci ed ai clienti generi di consumo, articoli cartolibrari e materiale educativo similare; b) curare, predisporre e distribuire proprie pubblicazioni; c) promuovere mostre, manifestazioni, incontri educativi, ricreativi ed attivita' artistiche, organizzare convegni, conferenze, dibattiti e viaggi di studio; d) sviluppare il lavoro di ricerca, documentazione e informazione; e) esercitare ogni altra attivita' per lo sviluppo della cooperazione e diffusione dei principi cooperativi, nonche' assumere tutte quelle ulteriori iniziative in merito agli scopi prefissati che saranno deliberate dall'assemblea dei soci. Nello svolgimento della propria attivita' la societa' potra': - collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, operare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi soggetti sia privati che pubblici; - emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Nel rispetto di tutti i limiti e divieti di cui alla vigente normativa di legge, con particolare riferimento ai d. Lgs. 385/93 e n. 58/98, modifiche ed integrazioni, in modo non prevalente ed allo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale, la societa' potra': - compiere tutte le attivita' nonche' gli atti ed operazioni, contrattuali e non, di natura immobiliare o mobiliare, commerciale o finanziaria, necessarie e/o utili; - concedere garanzie personali o reali, anche allo scopo di facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; - assumere partecipazioni in altre societa', imprese o consorzi, aventi scopi analoghi o connessi ai propri nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2361 del codice civile; - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell' art. 2545 septies del codice civile; - ricevere prestiti da soci, per favorire e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, con modalita' di svolgimento definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci; la cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale: il tutto a norma dell'articolo 12 della legge n. 127/71 e successive modificazioni, con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformita' alla delibera c. I. C. R. Del 3 marzo 1994 ed in relazione all'articolo 11 del d. Lgs. Primo settembre 1993, n. 385, ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni potra' essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico di essa, secondo le modalita' ed i termini previsti nell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria della societa', che avra' valore di proposta contrattuale. In nessun caso potra' essere corrisposto un tasso d'interesse superiore alla misura prevista dalla normativa vigente relativa alla conservazione dei requisiti della mutualita'.
Parole chiaveL'azienda Società Mutua Cooperativa Di S. Martino Di Campagna appartiene al macrosettore Dettaglio e si occupa di Distribuzione alimentare moderna. La classificazione ATECO 01.61.00 identifica l'attività: Attività di supporto alla produzione vegetale.
L'azienda Società Mutua Cooperativa Di S. Martino Di Campagna è nota anche con le denominazioni: "SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA DI S. MARTINO DI CAMPAGNA" e "MUTUA COOPERATIVA DI S. MARTINO DI CAMPAGNA".
Il capitale sociale risulta essere di 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.