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1. L'associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarieta' sociale per la realizzazione di una societa' piu' giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarieta' e la tutela dei diritti dei cittadini. 2. L'associazione assume, in particolare, il compito di: a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale; b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarieta'; c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarieta' popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettivita'; d) favorire lo sviluppo della comunita' attraverso la partecipazione attiva dei cittadini; e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'associazione e di attivita' di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettivita'; f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilita'; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioe' a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali; g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dallo statuto. 1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale richiamate nello statuto associativo, l'associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o piu' delle seguenti attivita' di interesse generale di cui all'art. 5 del dlgs. 117/17 e s. M. I. : a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, compresa l'organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilita' e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficolta' di cui all'art. 5 lett. A dlgs. 117/17; b) interventi e prestazioni sanitarie quali attivita' e servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali, donazione di sangue ed organi di cui all'art. 5 lett. B dlgs. 117/17; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni anche mediante l'organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento ed all'organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti di cui all'art. 5 lett. C dlgs. 117/17; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, ed attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa quali iniziative di formazione e informazione sanitaria, per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio, per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni di cui all'art. 5 lett. D dlgs. 117/17; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281, anche mediante servizi di soccorso animali nel rispetto dell'art. 5 lett. E dlgs. 117/17; f) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; nonche' di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale di cui all'art. 5 lett. I dlgs. 117/17; g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa di cui all'art. 5 lett. L dlgs. 117/17; h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui all'art. 5 lett. Q dlgs. 117/17; i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5 lett. R dlgs. 117/17; l) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche di cui all'art. 5 lett. T dlgs. 117/17; m) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata di cui all'art. 5 lett. V dlgs. 117/17; n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, ivi compresa assistenza, promozione sostegno dei diritti dell'infanzia di cui all'art. 5 lett. W dlgs. 117/17; o) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 di cui all'art. 5 lett. X dlgs. 117/17; p) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni di cui all'art. 5 lett. Y dlgs. 117/17; q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata di cui all'art. 5 lett. Z dlgs. 117/17; 2. L'associazione puo' esercitare ogni altra attivita' di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del dlgs. 117/17 purche' riconducibile agli scopi e finalita' perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 dello statuto. 3. Per l'attivita' di interesse generale prestata l'associazione puo' ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attivita' sia svolta quale attivita' secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attivita' diverse esercitabili dagli enti del terzo settore. 4. L'associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attivita' di interesse generale, puo' svolgere attivita' di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 dlgs. 117/17 e s. M. I. . 5. L'associazione puo' inoltre esercitare, ai sensi dell'art. 6 dlgs. 117/17 e s. M. I. , attivita' diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.
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