Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto l'esercizio in forma associata fra imprenditori agricoli delle attivita' agricole previste dall'art. 2135 del codice civile e delle leggi speciali e delle attivita' connesse, svolte su fondi di proprieta' dei propri genitori, parenti e non parenti assunti a titolo di affitto o comodato d'uso a titolo gratuito. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la societa' potra' compiere qualunque operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria, ammessa dalla legge, che sia ritenuta pertinente ed utile al raggiungimento degli scopi sociali, previo consenso scritto di tutti i soci in mancanza del quale le suddette operazioni non potranno aver luogo. La societa' potra' eseguire sui fondi apportati in godimento e condotti a titolo di affitto, nuove piantagioni, interventi di miglioramento fondiario e tutte le opere agrarie necessarie all'esercizio dell'attivita' agricoltura sociale, previo consenso scritto di tutti i soci e dei proprietari dei fondi stessi, in mancanza dei quali le suddette operazioni non potranno aver luogo. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle piantagioni, degli impianti e delle costruzioni utilizzate compete alla societa', nel suo complesso. Col consenso scritto di tutti i soci e dei proprietari, la societa' potra' realizzare e costruire fabbricati rurali e strutture produttive, nonche' ristrutturare fabbricati esistenti, effettuare opere di miglioramento fondiario che siano ritenute necessarie per lo svolgimento delle attivita' sociali. Inoltre, senza il consenso scritto di tutti i soci nessuno di essi potra' contrarre prestiti e richiedere finanziamenti per destinarli alle attivita' sociali, nonche' interventi di miglioramento fondiario ed agrario. In caso contrario colui che tra i soci, in assenza di volonta' comune agli altri, violasse tale divieto, sara' considerato personalmente responsabile per eventuali obblighi finanziari e/o creditizi assunti nei confronti dell'ente erogante ed e' tenuto al risarcimento del danno verso gli altri soci. In caso di scioglimento della societa' o del vincolo sociale in capo ad un socio, le piantagioni e le opere di miglioramento eseguite dalla societa' sui fondi non potranno, a richiesta di quest'ultimo, essere rimosse e costituiscono degli investimenti di cui il socio medesimo ne potro' liberamente disporre in godimento. I frutti e gli altri prodotti ricavati dalla coltivazione dei fondi e delle altre attivita' comuni saranno nella piena disponibilita' della societa' che provvedera', previo consenso scritto di tutti i soci, a venderli ovvero a conferirli ad organismi associativi per la lavorazione, trasformazione e vendita.
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