Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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la societa' non ha scopo di lucro, essa ha per oggetto le seguenti attivita': - la pratica e la promozione della disciplina sportiva del calcio, in particolare del calcio a 8, a 7 e nelle ulteriori varianti relativamente alla presenza numerica dei giocatori, e ogni altra attivita' di carattere ricreativo, sportivo, culturale e sociale, di attivita' motoria e non, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell individuo; - l esercizio e la promozione di attivita' sportive dilettantistiche, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione della disciplina sportiva del calcio compresa l attivita' didattica, mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo; - l organizzazione e l attuazione di programmi didattici finalizzati all avvio, all aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica; - l organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. E dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc. , proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati; - l organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative. La societa' potra' accedere ai contributi nonche' ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall unione europea, dallo stato e dagli enti locali. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali del coni, della figc o delle altre federazioni sportive similari, nella parte relativa all organizzazione ed alla gestione delle societa' affiliate. La societa' si obbliga a conformarsi alle norme ed alle direttive del coni nonche' allo statuto ed al regolamento della figc o delle altre federazioni sportive similari di cui la societa' riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Per l attuazione dell oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la societa' potra': - compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l ampliamento, l attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l acquisizione delle relative aree, nonche' l acquisto di immobili da destinare ad attivita' sportive; - assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati; - promuovere e pubblicizzare la sua attivita' e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi; - stipulare contratti di sponsorizzazione sia quale sponsorizzante, sia quale sponsorizzata. Ai sensi dell art. 148, comma 8, del d. P. R. 22 dicembre 1986 n. 917 (t. U. I. R. ), la societa' potra' svolgere attivita' in diretta attuazione e perseguimento dei propri scopi assicurando: - il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita della societa', salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; - l obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro soggetto con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della , e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; - la disciplina uniforme del rapporto sociale e delle modalita' del suo svolgimento volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita sociale e prevedendo per i soci il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della societa'; - l obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; - l eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
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