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La "societa' unione operaia" ha lo scopo di promuovere azioni positive per intercettare e risolvere i bisogni materiali dei soci anche attraverso aiuti materiali alle loro famiglie. La societa' non ha fini di lucro, e' apolitica ed apartitica e persegue finalita' civiche, solidaristiche, mutualistiche e di utilita' sociale d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta', attraverso lo svolgimento, in favore dei soci e dei loro familiari, di una o piu' delle seguenti attivita' previste dall'articolo 23, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge il 17 dicembre 2012 (legge n. 221/2012) e dall'articolo 5 del d. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117: a) erogazione di contributi economici e servizi ai familiari dei soci in occasione del decesso dei soci e dei loro figli infrasedicenni. Sono eccettuate le spese funebri da effettuarsi al di fuori del comune in cui ha sede la societa'; b) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e/o familiari, in assenza di provvidenze pubbliche o in attesa di esse; c) promozione e svolgimento di attivita' di carattere educativo, culturale e ricreativo/aggregativo, dirette a realizzare l'elevazione morale e sociale dei soci e la diffusione dei valori mutualistici e dei rapporti umani improntati al rispetto interpersonale. Le attivita' previste dalle lettere a), b) e c) ed altre compatibili con lo scopo societario, possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. La "societa' unione operaia" non puo' svolgere attivita' diverse da quelle previste dal presente statuto, dalle norme, nazionali, regionali e locali che ne regolano il funzionamento, ne' puo' svolgere attivita' d'impresa ed attivita' in contrasto con quanto previsto nel presente statuto. La societa', salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo all'istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, svolge le sue attivita' nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e patrimoniali. Qualsiasi attivita' che non viene svolta alla data di approvazione delle modifiche del presente statuto, e non e' in esso prevista, potra' essere avviata previo regolamento approvato dal direttivo/consiglio di amministrazione, di seguito anche cda, e portato all'approvazione dell'assemblea dei soci in qualsiasi modalita' essa sia convocata (ordinaria o straordinaria). Per realizzare quanto previsto nel presente articolo, la "societa' unione operaia" potra' attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie allo scopo prefissato, purche' conformi alle leggi in vigore ed alle norme del presente statuto. In particolare sara' possibile: 1) aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalita' e metodi, nonche' collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalita' statutarie; 2) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale; 3) svolgere attivita' di raccolta fondi al fine di autofinanziare le attivita' di interesse generale, sotto qualsiasi forma anche attraverso lo svolgimento di attivita' marginali, come previste dalla legge impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti, nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformita' al disposto legislativo. Le attivita' marginali di cui al punto 3) del precedente comma, come anche l'eventuale erogazione di beni o servizi di modico valore, sono assolutamente secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. L'organo deputato all'individuazione delle attivita' diverse che la societa' potra' svolgere e' il direttivo/cda.
Parole chiaveSocietà Unione Operaia Di Mutuo Soccorso Locorotondo è anche conosciuta con il nome "SOCIETA' UNIONE OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO LOCOROTONDO".