Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto: - la compravendita, la costruzione, in proprio e per conto terzi anche in appalto, la ristrutturazione, la permuta, la locazione (non finanziaria), la gestione, non di mero godimento, ma intesa quale esercizio di attivita' economica volta al miglior sfruttamento economico dei beni, di fabbricati civili, rurali, commerciali ed industriali, la trasformazione di terreni agricoli e la lottizzazione, in uniformita' ai dettami di legge, di terreni per la realizzazione di complessi immobiliari e, in genere, il compimento di qualsiasi operazione inerente il settore immobiliare, con l'espressa esclusione delle attivita' di agenzia e di intermediazione immobiliare; - la coltivazione di fondi agricoli, la silvicoltura, l'allevamento di bestiame e attivita' connesse come previsto dall'art. 2135 codice civile e successive modificazioni e integrazioni. Potra' inoltre partecipare, nel rispetto delle norme vigenti, ad altre societa' enti di qualunque tipo e compiere tutte le operazioni, mobiliari e immobiliari, utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. La societa' potra', inoltre, in via del tutto secondaria ed occasionale: 1) - compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, potra' contrarre mutui, nonche' prestare fideiussioni, garanzie reali, personali per obbligazioni di terzi, anche non soci, a favore di istituti bancari e di terzi in genere nelle forme piu' opportune; 2) - assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazione in altre societa' od imprese sia italiane che straniere, anche di capitali, aventi oggetto analogo, affine, connesso col proprio - prendere e/o concedere in affitto aziende. La societa' potra' ricevere dai soci prestiti e finanziamenti a qualsiasi titolo, che si presumono fina da ora infruttiferi di interessi ai sensi dell'articolo 43 del d. P. R. 22/12/1986, n. 917, salvo patto contrario da provarsi per iscritto. Qualora la societa' intendesse richiedere finanziamenti ai soci con modalita' tali da configurare una ipotesi di raccolta del risparmio, tale raccolta dovra' avvenire in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti; attualmente tale richiesta di finanziamenti dovra' essere effettuata in conformita' alla delibera del comitato interministeriale del credito e del risparmio in data 3 marzo 1994, in relazione all'art. 11 del d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e fatte salve le eventuali norme integrative e modificative.
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