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Art. 4 ) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa per la realizzazione dello scopo, ed a titolo puramente esemplificativo, si proporra' di creare, incrementare, gestire, tutte le attivita' rivolte a favorire lo sviluppo del settore della pesca, e potra': 1. Esercitare l'allevamento di specie ittiche in mare, a terra ed in acque interne e tutte le industrie connesse all'allevamento; 2. Esercitare l'industria della pesca marittima ed in acque interne e tutte le industrie connesse alla pesca; 3. Esercitare attivita' connesse all'industria dell'allevamento di specie ittiche (e della pesca) e, in modo particolare: a) quelle legate alla lavorazione prodotto, come: trasformazione del pescato, ghiacciatura, manipolazione conservazione, spedizione, trasporto del prodotto allevato, quelle legate alla costruzione e gestione dei mezzi di trasporto e di conservazione tramite la produzione di ghiaccio, frigoriferi, cassette per il pescato; b) impianti di vasche fisse o mobili, con o senza apparecchi per l'ossigenazione, per la conservazione del pesce, dei molluschi e dei crostacei allo stato vivo, per la distribuzione al consumo; c) attivita' legate al commercio di ogni forma di specie ittica sia essa fresca che surgelata, anche mediante il loro conferimento da parte dei soci 4. Acquistare, affittare, gestire, assumendo l'armamento, le imbarcazioni da pesca e provvedere, nei termini previsti dalla normativa vigente, alla gestione collettiva delle imbarcazioni sulle quali viene svolta l'attivita' dei soci, nonche' a regolare con apposite norme tecniche il miglior espletamento del lavoro dei pescatori soci, che a questo fine ricevono dalla cooperativa ogni direttiva in proposito. 5. Acquistare, affittare, gestire natanti adibiti agli impianti di acquacoltura; 6. Organizzare la vendita collettiva nel miglior modo possibile dei prodotti dell'allevamento e della pesca ivi compreso costruire, istituire, gestire direttamente, assumere dai comuni o da altri enti: 1- la gestione, o partecipare anche tramite altre cooperative ed imprese a mercati ittici all'ingrosso, e ad eventuali mercati locali del pesce, a centri di raccolta di prodotti ittici, ed inoltre istituire, acquistare o assumere in gestione direttamente o a mezzo dei soci punti di prima vendita del prodotto allevato e del pescato); 2 - magazzini per la vendita all'ingrosso, punti vendita al dettaglio anche in forma ambulante dei prodotti ittici, agevolare i trasporti e collocare il pesce nei mercati di consumo; 7. Procedere all'acquisto o all'affitto del terreno e alla richiesta in concessione di spazi o acque demaniali, quando sia necessario per la costruzione di qualsiasi impianto previsto dal presente statuto; 8. Inoltre gestire direttamente per conto dei soci o di terzi impianti d'acquacoltura in mare aperto (gabbie off shore), aree demaniali, ormeggi, gavitelli; stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni e con privati allo scopo di ottenere concessioni d'uso d'acque ed aree demaniali, nell'interesse dei soci, da adibire all'allevamento ittico, all'ostricoltura, alla mitilicoltura, al ripopolamento e alla tutela ambientale ed all'ormeggio delle imbarcazioni; 9. Fornire la propria opera all'interno d'impianti d'acquacoltura di proprieta' di terzi; 10. Provvedere a concedere in affitto ai singoli soci gli specchi d'acqua avuti in concessione dalla autorita' preposta. 11. Provvedere alla gestione di aziende della pesca o rami di esse mediante la stipula di contratti di affitto o di comodato o di altre forme contrattuali. 12. Provvedere alla fornitura per conto dei soci e dei terzi del seme di prodotti ittici, di macchine e di attrezzi e attrezzature e di quant'altro sia necessario per l'attivita' di allevamento e raccolta dei soci e terzi produttori; 13. Acquistare attrezzi, strumenti, materiale, barche, battelli sia a vela che a propulsione meccanica e quanto altro necessario per l'allevamento del pesce e per l'industria del commercio del pesce; 14. Adibire i locali di cui la cooperativa ha il possesso a centro di qualificazione professionale; 15. Approvvigionare i soci dei materiali occorrenti all'esercizio delle loro attivita'; 16. Promuovere la crescita culturale, sociale ed economica dei soci e dei singoli pescatori, istituendo, progettando, coordinando e gestendo anche presso e per conto terzi, corsi professionali e promuovendo ogni altra forma di istruzione e di aggiornamento anche in collaborazione con gli enti locali, gli enti pubblici, anche locali, la u. E. , e gli altri organismi anche internazionali ed in relazione alle norme vigenti in materia di formazione professionale; 17. Attuare ed agevolare tutte le attivita' mutualistiche fra i soci anche mediante il pagamento d'appositi contributi a carico della societa' e dei soci; 18. Curare l'attuazione, a favore dei soci, di tutte le forme previdenziali derivanti dalla legge, quali previdenza sociale, mutualita', assicurazioni, istruzione professionale e simili, organizzandone i relativi servizi; 19. Promuovere, organizzare e gestire attivita' di pescaturismo ed ittiturismo, e svolgere tutti i servizi ad esse inerenti cosi' come previsto dalla normativa vigente; 20. Promuovere e organizzare, manifestazioni, sagre, nonche' attivare e sostenere campagne di promozione, comprese quelle destinate alla valorizzazione della qualita' del prodotto allevato (e/o del pescato), inoltre promuovere le operazioni di certificazione della qualita', d'etichettatura, di razionalizzazione delle denominazioni; 21. Istituzione e gestione di cantieri cooperativi per la fabbricazione di barche, corde, spago, reti e accessori nonche' di macchinari particolari per l'attivita' oggetto dello scopo cooperativo; 22. Gestire uno stabulario per la depurazione, controllo e rifinitura del pescato. La cooperativa potra' inoltre a solo titolo esemplificativo: ? assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; ? dare adesioni e partecipazioni ad enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; ? concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce; ? la cooperativa, ai fini di realizzare corsi d'istruzione e addestramento professionale, puo' dotarsi di tutte le autorizzazioni e strumenti necessari o solo opportuni allo scopo. L'oggetto sociale potra' essere realizzato anche mediante pubblici appalti. ? nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalita' ivi previste.
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