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L'esercizio dell'attivita' immobiliare in ogni sua forma, volta alla realizzazione di porzioni immobiliari di ogni genere da assegnare ai soci in godimento, in proprieta' o mediante altre forme contrattuali, nonche' la gestione dell'insieme di strutture e servizi che possano favorire la fruizione dell'immobile e la elevazione culturale e la tutela della salute degli stessi soci attraverso il soddisfacimento delle esigenze ad esse finalizzate, ivi comprese quelle relative ai rapporti delle singole persone e dei rispettivi nuclei familiari con la propria abitazione, con il complesso residenziale, con l area urbana nella quale il complesso e' collocato e con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo, nonche' la gestione del patrimonio immobiliare proprio o dei soci, in particolare mediante: - l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e la ristrutturazione di case da assegnare ai soci in proprieta', in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto, fatta salva la possibilita', in caso di necessita' ed in via eccezionale e sempre per raggiungere l'oggetto sociale, di assegnare ai propri soci, in luogo della costruzione gia' ultimata, il terreno acquistato per la costruzione o parte di esso o la casa in corso di costruzione; - la costruzione, su aree pubbliche o private, la ricostruzione e la ristrutturazione di box singoli e multipli, anche interrati, e di spazi da adibire a parcheggi, da assegnare ai soci in proprieta', in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto; - l'acquisizione, diretta o indiretta, di ogni tipologia di bene immobile, per la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, il completamento e la gestione di case di abitazione e porzioni immobiliari anche con altra destinazione, da assegnare ai soci in proprieta', in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto; - la costruzione, specialmente ai piani terreno, seminterrato o interrato dei fabbricati destinati ad abitazione, di locali destinati ad uso diverso, da assegnare anche a non soci, ovvero, qualora non ostino divieti di legge, da vendere a terzi nelle forme ed allo scopo di cui agli artt. 8 e 9 t. U. 1165/1938; - la realizzazione di interventi di risanamento e recupero su edifici o complessi edilizi di proprieta' della cooperativa o dei soci, anche se parte delle unita' immobiliari negli stessi siano di proprieta' di terzi; - l'opportunita' di prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni di cui siano assegnatario proprietari o degli edifici e complessi edilizi nei quali le abitazioni siano comprese, anche se questi siano in parte di proprieta' di terzi; - l'opportunita' di prestare ai soci - anche tramite societa' partecipate, servizi diretti a soddisfare bisogni di natura amministrativa, assistenziale, educativa, culturale e sociale; - l'opportunita' di prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nei rapporti con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo. Per la realizzazione delle finalita' che costituiscono l'oggetto sociale, la societa' puo' promuovere e realizzare qualsiasi operazione di ordine finanziario, immobiliare e mobiliare, utile o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali; puo' ricercare ogni forma di finanziamento disponibile, da privati, enti pubblici, stato e regioni, fondazioni private e/o bancarie, fondi immobiliari etc. ; puo' in particolare acquistare aree o utilizzare il diritto di superficie su suoli di proprieta' pubblica, nonche' costruire, ricostruire o ristrutturare case, sia direttamente in economia che concedendo cottimi od appalti, contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello stato, della regione, della provincia, del comune o di istituti previdenziali o enti pubblici in genere, ivi compresi gli organismi dell'unione europea o altri enti internazionali; puo' inoltre prendere parte a societa' o ad organismi consortili e associativi intesi alla difesa ed incremento di detti scopi; puo' altresi' collaborare con cooperative sociali, fondazioni ed enti non lucrativi in generale, cosi' come avvalersi per la realizzazione dei programmi costruttivi di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare ed in particolare di quelle previste dalla legge 457/1978, nonche' dai bandi regionali, nazionali ed internazionali per il finanziamento delle costruzioni in base a tale legge. La societa' puo' prestare garanzie a favore dei soci, per il conseguimento, da parte di questi ultimi, di finanziamenti diretti alla realizzazione delle costruzioni sociali; puo' inoltre procedere alla stipulazione di accordi, convenzioni e qualsiasi altro atto che sara' ritenuto utile o necessario, anche con altre cooperative e imprese, al fine di favorire l'acquisizione da parte dei soci della prima abitazione; puo' compiere in generale tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attivita' finanziarie nei confronti del pubblico. La cooperativa puo' avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non residenziale, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano. La cooperativa per procurarsi i fondi necessari al conseguimento delle proprie finalita', potra' ricorrere a finanziamenti dei soci, anche istituendo allo scopo una apposita sezione di raccolta dei prestiti sociali, opportunamente regolamentata da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, ma in nessun caso potra' remunerare i depositi e i prestiti di ogni specie costituiti o concessi da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati con interessi superiori al limite di cui all'art. 10, comma 6, lettera d), del d. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. La societa' puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. La cooperativa puo' prestare consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, se opportune per raggiungere lo scopo sociale. La cooperativa puo' consorziarsi, eventualmente anche senza la costituzione di un organizzazione con attivita' esterna, con altre societa' cooperative per lo svolgimento ed il co-ordinamento delle attivita' e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dello scopo sociale. La cooperativa puo' aderire ad associazioni, fondazioni, ed altri enti allo scopo di facilitare il conseguimento dello scopo sociale. La cooperativa, in conformita' con il carattere mutualistico della societa', per il perseguimento dei propri scopi sociali si propone di: - fornire ai propri soci beni e servizi di buona qualita' alle migliori condizioni possibili; - remunerare adeguatamente i mezzi di autofinanziamento conferiti dai soci ai sensi di legge ed incentivare il loro spirito di previdenza e di risparmio; - informare adeguatamente i soci, in quanto cooperatori, affinche' siano messi nelle condizioni di poter partecipare con competenza alla scelta degli obiettivi economici, culturali e sociali alla cui realizzazione deve tendere l'attivita' dell'impresa.
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