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La societa' ha per oggetto le seguenti attivita': - la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, anche in appalto, di beni immobili in genere, sia urbani che rustici e di opere di urbanizzazione; - la realizzazione di qualsiasi opera edile, anche in appalto o in subappalto; - l acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e l affitto di beni immobili in genere, sia urbani che rustici. La societa' potra' inoltre esercitare, sempre con riferimento alle attivita' di cui ai precedenti punti, l assunzione di mandati di agente o rappresentante di commercio con o senza deposito ed il commercio di beni relativi all edilizia. La societa' puo' altresi' compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e cosi' tra l'altro: - fare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari, con precisazione che l'attivita' finanziaria potra' essere svolta solo in forma non prevalente e non nei confronti del pubblico; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - partecipare a consorzi; - partecipare ad associazioni temporanee di impresa; - partecipare a gare di appalto; - partecipare a societa' miste. La societa', infine, in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico puo': - assumere partecipazioni anche azionarie, ma non ai fini del collocamento, in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo o affine; - concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni a favore dei soci o di societa' facenti parte del medesimo gruppo collegate o controllate). La societa', comunque, potra' raggiungere il proprio scopo operando esclusivamente nei limiti imposti dalle vigenti leggi, con esclusione quindi, in particolare, dello svolgimento di ogni attivita' riservata a soggetti iscritti in albi protetti, di ogni attivita' finanziaria e di locazione finanziaria, di attivita' fiduciaria e di intermediazione di valori mobiliari). La societa' potra' godere di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie contributive e di qualsivoglia altra natura, compresa la possibilita' di accedere a tutte le forme di finanziamenti regionali, nazionali e comunitarie previste dalla legislazione emanata ed emananda. Il tutto nel pieno rispetto della legge e previo ottenimento delle necessarie licenze, autorizzazioni e quant'altro necessario ai fini dell'espletamento delle predette attivita'. Il consiglio di amministrazione, a norma e con i limiti dell'art. 2381 c. C. , può delegare ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni e può nominare direttori, condirettori, vicedirettori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che crederà del caso. La carica di presidente del consiglio di amministrazione e quella di amministratore delegato non sono fra loro incompatibili. Qualora siano nominati più amministratori con firma disgiunta o congiunta, i soci che procedono alla nomina possono indicare per quali atti occorra la firma congiunta o disgiunta e quali atti devono essere preventivamente autorizzati dai soci. Salvo le limitazioni espressamente previste all'atto della nomina, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettano all'amministratore unico o al consiglio di amministrazione o, nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, agli amministratori in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta. Salvo le limitazioni espressamente previste all'atto della nomina, la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico oppure al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice presidente oppure, nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, agli amministratori in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.
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