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L'attivita' che costituisce l'oggetto sociale consiste: - nell'operare in campo aereonautico e in quello meccanico in generale, mediante la progettazione, lo sviluppo e l'esecuzione di lavori di meccanica di altissima precisione e di assistenza tecnica con personale altamente qualificato/specializzato. Inoltre, intende operare nella realizzazione degli scali di montaggio di particolari aereonautici e di attrezzature c/terzi, oltre che nell'effettuazione di lavorazioni specialistiche ad alto contenuto e valore tecnologico. La societa' si avvarra' delle migliori tecnologie innovative e know-how specialistico per poter effettuare prodotti complessi e fornire servizi integrati, dalla progettazione alla fornitura del particolare completo. Per il perseguimento degli scopi sociali, la societa' potra' operare sia in italia che all'estero, sia attraverso operazioni di importazione ed esportazione sia attraverso l'apertura in paesi esteri di filiali, esercizi e punti vendita, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali vigenti; potra' esercitare in proprio ed operare per conto di terzi, assumendo pertanto appalti, mandati e concessioni in riferimento alle attivita' esercitate; potra', inoltre, prendere e concedere in affitto, cedere e/o acquistare aziende e/o rami di aziende, compresa la propria. Tutte le suddette attivita' verranno svolte nei limiti ed in conformita' alla normativa vigente, previo ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni e/o iscrizioni negli appositi albi e/o elenchi richieste dalla legge e dai relativi regolamenti che disciplinano i suddetti settori di attivita'. Lo svolgimento effettivo delle suddette attivita' potra' essere eseguito dalla societa' solo quando siano stati soddisfatti tutti i requisiti di competenza tecnica ed onorabilita' richiesti dalle vigenti leggi per l'esercizio concreto delle attivita' stesse e potra' essere svolto esclusivamente entro i limiti e nell'osservanza delle normative regionali esistenti nell'ambito territoriale in cui la societa', di volta, in volta, si trovi ad operare e fermo restando che eventuali attivita' protette saranno svolte dai singoli professionisti a cio' abilitati. In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, per cio', assolutamente non in via prevalente, la societa': a) potra' esercitare tutte quelle altre attivita' immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie (senza rivolgersi al pubblico e nel rispetto dei divieti inderogabili in materia), esclusa l'intermediazione, ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale; b) potra' assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti, consorzi o societa' aventi scopo analogo o affine al proprio; c) la societa' potra' avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro genere stabilite per le societa' che operano nel citato settore. Requisiti "start-up innovativa" ai sensi dell'art. 25 comma 2 lettera h) del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221, le parti prendono atto che la societa', al fine di essere considerata come "start-up innovativa", deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) le spese di ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20% (venti per cento) del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in italia o all'estero; 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semicondutto- ri o a una nuova varieta' vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa. Qualora la start-up innovativa perda uno dei suddetti requisiti prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina di favore ad essa riservata, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine.
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