Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa sociale intende perseguire lo scopo mutuali-stico di cui sopra attraverso la gestione di servizi educati-vi (art. 1, l. 381/91, lettera a). La cooperativa intende istituire, promuovere, organizzare e gestire direttamente servizi di istruzione scolastica a tutti i livelli educativi, siano essi: nidi, scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie di primo livello e di secondo li-vello, anche a carattere parentale. La cooperativa intende altresi' promuovere attivita' educati-ve ideando e/o co-progettando e realizzando con parrocchie, associazioni, cooperative, consorzi ed enti che a vario tito-lo sono impegnati nel territorio locale, nazionale ed inter-nazionale: corsi, doposcuola, incontri, tavole rotonde, con-vegni, workshop rivolti sia a bambini che ad adulti, interes-sati ad approfondire anche i temi legati alla genitorialita' empatica ed attenta alle esigenze di sviluppo dell'infanzia e dell'adolescenza. La cooperativa potra' ristrutturare o costruire immobili al fine di realizzare strutture didattiche e per la fruizione del tempo libero volte a realizzare le attivita' istituziona-li. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interes-senze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specialmente se svolgono attivita' analoghe e comunque acces-sorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di parteci-pazione riservata dalla legge a societa' in possesso di de-terminati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. Tutte le attivita' potranno essere svolte a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, con precisazione che le attivita' per le quali la legge richiede particolari con-dizioni e/o specifiche autorizzazioni possono essere iniziate solo dopo che le condizioni e/o autorizzazioni si siano veri-ficate; la societa' non potra' compiere attivita' professio-nali riservate, se non a mezzo di professionisti iscritti ne-gli appositi albi. L'impresa sociale per il raggiungimento dei propri scopi po-tra' attivare "reti" in ambito locale, nazionale ed interna-zionale, attraverso la sottoscrizione di convenzioni ed asso-ciazioni temporanee di imprese ed associazioni temporanee di scopo e richiedere contributi ad enti pubblici nazionali, so-vranazionali, comunita' europea, imprese al fine di realizza-re innovativi progetti educativi e culturali. Tutte le atti-vita', anche strumentali e secondarie, saranno svolte anche in conformita' alle disposizioni che disciplinano l'impresa sociale di cui al d. Lgs. N. 112/2017. La cooperativa potra' promuovere e partecipare ad enti ed or-ganismi anche consortili finalizzati a sviluppare ed agevola-re gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facili-tazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita',nel rispetto della normativa vigente, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di pre-stiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non soci sotto qualsiasi forma. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnolo-gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azien-dale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modifi-cative ed integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 c. C. Nei limiti e secondo le modali-ta' ivi previste.
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