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La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di svolgere la propria attivita' tramite i propri soci, garantendo loro continuita' di occupazione, salvo il ricorso a collaboratori esterni nei casi in cui se ne presenti l'esigenza. La cooperativa, pertanto, ricorrendone i giusti requisiti e nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti e/o di quelli a venire, si prefigge di svolgere le seguenti attivita': - agenzia in attivita' finanziaria, consistente nel promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo v del d. Lgs. 385/93 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Essa puo' svolgere esclusivamente l'attivita' sopra indicata, nonche' attivita' connesse e strumentali. Ai fini dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di cui sopra, chiedera' l'iscrizione in un apposito elenco previsto dalla legge. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 128 quater e seguenti del t. U. 385/93; la societa' si adeguera' ad eventuali norme successive in materia. La cooperativa, altresi', potra' compiere in via non prevalente, ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto, e quindi in via meramente occasionale, tutte le attivita' necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, da svolgersi comunque nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; potra' concedere fideiussioni e garanzie reali a favore di terzi, se nell'interesse sociale ed entro i limiti imposti dal divieto di esercizio di attivita' finanziarie riservate; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, all'uopo concedendo le opportune garanzie; partecipare a consorzi ed a raggruppamenti temporanei di impresa ed assumere, non a scopo di collegamento presso il pubblico, partecipazioni in altre societa' aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, sempreche' non ne risulti modificato l'oggetto sociale. Dette attivita' complementari dovranno essere svolte, inoltre, nel pieno rispetto delle leggi bancarie vigenti e, pertanto, non potranno mai essere svolte nei confronti del pubblico e al solo fine di assicurare adeguati mezzi finanziari alla societa'. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attivita' per le quali la legge prevede particolari requisiti non posseduti dalla cooperativa o iscrizioni in albi speciali o particolari autorizzazioni di cui la societa' non gode, oppure attivita' da svolgersi in forma esclusiva secondo le vigenti normative in materia. Nel rispetto della normativa che regolamenta le professioni riservate, per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, la societa' si potra' avvalere di professionisti abilitati a norma di legge. Tutte tali attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche nei confronti di terzi non soci.
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