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Articolo 3 - la cooperativa, che non ha fini speculativi o di lucro, e' retta con i principi della mutualita' ai sensi delle leggi in materia, non ha scopo di lucro ed ha per scopo, ai sensi della legge n. 381/91, di perseguire l'"interesse altrui e non il proprio" (fil 2,41) e, in particolare, l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Inoltre opera nello "spirito evangelico di una chiesa che e' chiesa di tutti, soprattutto dei poveri". La cooperativa intende rispondere alle esigenze e necessita' di persone bisognose sotto gli aspetti socio-sanitari ed educativi; in particolare essa si rivolge a: minori e giovani in situazioni di devianza o disadattamento, alcoolisti, ragazze madri; famiglie e gestanti ed anziani ed immigrati e stranieri in stato di disagio sociale, sanitario, educativo, disagiati fisici e psichici, tossicodipendenti, emarginati ed indigenti; persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, ambientali, culturali e diversamente abili. La cooperativa potra' gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, servizi ed attivita' di riabilitazione fisica e psichica; centri diurni e residenziali di accoglienza; servizi domiciliari di assistenza e sostegno, strutture di accoglienza per persone non autosufficienti e per persone anche autosufficienti nei predetti stati di disagio nonche' servizi integrati per residenze protette, attivita' di formazione e consulenza per le attivita' sopra indicate, potra' creare, sostenere e gestire centri di ascolto e di recupero di persone con le problematiche sopra indicate, creare, sostenere e gestire servizi-mensa, potra' predisporre ed organizzare mezzi e servizi per la gestione di centri di assistenza infermieristica e sanitaria, appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati, eventualmente idonei anche allo svolgimento di tali attivita' a domicilio; gestire centri diurni ed altre strutture recettive di animazione e finalizzate al miglioramento della qualita' della vita e svolgere e predisporre iniziative per il miglior impiego educativo, culturale e turistico del tempo libero; gestire centri e svolgere attivita' educativa di preparazione ed addestramento al lavoro delle persone svantaggiate sopra indicate. A tali fini potra' anche svolgere attivita' di: sensibilizzazione della comunita' locale entro cui opera la cooperativa al fine di incentivare e favorire l'attenzione e l'accoglienza delle persone che versino nelle condizioni di bisogno di cui sopra; promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone sopra elencate ed attivita' finalizzate all'affermazione sociale dei loro diritti nella collettivita' umana, sviluppo del benessere psico-sociale e del miglioramento delle condizioni socio-sanitarie di vita della collettivita', della lotta al disagio sociale ed all'emarginazione. Il tutto nel pieno rispetto di ogni normativa e con ogni iscrizione, licenza, autorizzazione ed abilitazione prevista e da svolgersi, se richiesto dalla legge, da persone munite dei prescritti titoli, abilitazioni o autorizzazioni e nel rispetto della legge n. 1815/1939 e delle altre disposizioni in materia, precisandosi che le eventuali attivita' professionali saranno sempre svolte direttamente ed esclusivamente da singoli professionisti abilitati. Per il perseguimento dei fini sociali, le attivita' sopra elencate potranno essere svolte anche con soggetti svantaggiati di cui all art. 4 della legge 381/91, per il conseguimento dei fini previsti dalla stessa legge art. 1 comma 1 lettera b (circolare ministero del lavoro e della previdenza sociale n 153/96 dell 8/11/96). La cooperativa e', pertanto, anche finalizzata al recupero ed al reinserimento sociale mediante il lavoro di persone svantaggiate, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale e nazionale in materia, ed a tal fine puo' svolgere le seguenti attivita': b) 1) lavori di pulitura presso uffici pubblici e privati e ambulatori; 2) trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci con mezzi propri e/o di terzi, a) di persone (guida scuolabus e autonoleggiatori); b) di merci (gruisti e carrellisti); 3) parcheggio di veicoli; 4) vigilanza diurna e notturna rurale e urbana; 5) percorsi agrituristici; 6) assistenza domiciliare ad anziani ed infermi; 7) lavaggio e disinfestazione di cassonetti di rifiuti solidi urbani; 8) innaffiamento, lavaggio e spazzamento di strade; 9) raccolta e smistamento di rifiuti differenziati (cartoni, carcasse auto, vetro); 10) manutenzione di verde pubblico e privato ed arredo urbano; 11) assistenza ad anziani; gestione di colonie marine; servizi di scuolabus; 12) gestione di arenili (pulizia e manutenzione); 13) gestione di strutture socio-assistenziali ed educative in genere; 14) formazione del personale; 15) qualsiasi attivita' nei settori dell'industria, agricoltura ed artigianato. La cooperativa potra' aderire a qualsiasi organismo avente scopo uguale o simile a quello della cooperativa in modo da rendere piu' efficace la propria azione per il raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa all oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo. Essa potra', pertanto, partecipare a gare, appalti, convenzioni e trattative secondo le vigenti disposizioni di legge, al fine di ottenere le varie concessioni in gestione nell ambito delle attivita' industriali, artigianali, commerciali e di servizi sociali. La cooperativa potra', inoltre, promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con i vari livelli istituzionali (enti pubblici e privati, associazioni etc. ) attivita' di ricerca e corsi di formazione e di aggiornamenti professionali sui temi delle attivita' sociali. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell associazionismo cooperativo e di impresa. La societa' si propone, infine, di migliorare le condizioni economiche e morali dei soci promuovendo il perfezionamento e la maggiore specializzazione nei settori sopraindicati. Inoltre, la societa' intende richiedere e utilizzare tutti i benefici pubblici previsti per il settore; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge n. 59/92 ed eventuali modifiche ed integrazioni. La societa' potra', comunque compiere qualsiasi operazione commerciale ed immobiliare, che fosse ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento dello scopo sociale. La societa', inoltre, nel pieno rispetto della legge n. 197/91, e quindi in modo non prevalente e soltanto strumentale al conseguimento degli scopi sociali, puo', ma non nei confronti del pubblico, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre societa' o ditte aventi scopi affini o analoghi, potra' acquistare o cedere brevetti, licenze e simili, compiere quindi tutte le operazioni consentite dalla normativa vigente e sempre e comunque se pertinenti, affini o utili al raggiungimento dello scopo sociale. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attivita' riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualita'' con l'esclusione di ogni finalita'' speculativa. La cooperativa potra'' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita'' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Detta sezione di attivita'' verra'' attivata con i limiti e le modalita' disposte dalla deliberazione del cicr in attuazione dell'articolo 3 comma 3 lettera a) del d. L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutualistici la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
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