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La societa' ha per oggetto le seguenti attivita': a) l'esercizio delle funzioni di trustee di trusts espressamente istituiti, come definiti dalla convenzione dell'aja adottata il giorno 1 luglio 1985, resa esecutiva in italia con la legge 16 ottobre 1989 n. 364 (ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento). La societa', pertanto, avra' la facolta' e sara' onerata dell'obbligo di amministrare, gestire o disporre di beni o diritti posti sotto il proprio controllo e/o di cui sia divenuta titolare secondo i termini del trust e delle disposizioni particolari imposte dalla legge applicabile, anche straniera, il tutto se concesso dalla normativa inderogabile di settore e nel rispetto della stessa; b) l'assunzione di incarichi di protector, guardiano, tutore o cariche di analogo contenuto di trust ovunque istituiti, da esercitare secondo le disposizioni dell'atto istitutivo di trust e le previsioni della legge applicabile. La societa' puo' compiere, in via non prevalente e del tutto occasionale, tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, cosi' tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo, la societa' potra' compiere qualsiasi altra attivita' commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, potra' concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, chiedere mutui ipotecari, nonche' assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre societa', nei limiti previsti dal d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia, partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese. La societa', nel rispetto delle modalita' e dei limiti di cui all'art. 2361 c. C. , puo' assumere partecipazioni a responsabilita' illimitata in societa' di persone.
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