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La societa' ha per oggetto esclusivo l' acquisto a titolo oneroso da banche, nell' ambito di una o piu' operazioni di emissione( per tali intendendosi sia singole operazioni di emissione sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi dell' art. 7- bis della legge n. 130 del 30 aprile 1999, del decreto del ministero dell' economia e delle finanze del 14 dicembre 2006, n. 310 e delle disposizioni di vigilanza per le banche contenute nella circolare della banca d' italia n. 285 del 17 dicembre 2013, successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione, di:( i) crediti fondiari e ipotecari, anche individuabili in blocco;( ii) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime e titoli emessi o garantiti nei medesimi termini, anche individuabili in blocco;( iii) titoli emessi nell' ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura;( iv) ulteriori attivi idonei o attivi idonei integrativi che siano consentiti dalla predetta disciplina, mediante l' assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, nonche' la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre banche. La societa' svolgera' le attivita' sopra indicate secondo i termini, le modalita' e le condizioni previste dalla normativa applicabile alle emissioni di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell' art. 7- bis della legge n. 130 del 30 aprile 1999, sue successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione. In conformita' alle predette disposizioni di legge, i crediti e i titoli acquistati dalla societa' e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell' articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite di cui al comma 1 dell' art. 7- bis della legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed emesse nel contesto delle operazioni di emissione cui la societa' partecipi, a beneficio dei quali la societa' abbia prestato garanzia, delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli acquistati e degli altri contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi dell' operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti ai sensi del comma 1 dell' art. 7- bis della legge n. 130 del 30 aprile 1999. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' nell' ambito di ciascuna operazione o programma di emissione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni o programmi di emissione, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse e dagli ulteriori creditori di cui al periodo precedente. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dalle relative disposizioni attuative, la societa' puo', inoltre, compiere le operazioni accessorie da stipularsi per la prestazione delle garanzie e per il buon fine delle operazioni o programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, nonche' compiere operazioni di reinvestimento in attivi idonei e attivi idonei integrativi e in altre attivita' finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti e dei titoli acquistati ai sensi del presente oggetto sociale e non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite( emesse nel contesto di tali operazioni di emissione) e per il pagamento dei costi dell' operazione. Nell' ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, nel rispetto delle previsioni della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e delle relative disposizioni di attuazione, la societa' potra' incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione dei servizi di cassa e di pagamento e compiere altresi' ogni altra attivita' consentita dall' art. 7- bis della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e delle relative disposizioni di attuazione.
Parole chiaveL'attività principale è classificata con codice ATECO 64.99.40: Attività delle società veicolo.
La società ha un capitale sociale di 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.