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La societa' ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "legge n. 130/99") e successivi provvedimenti di attuazione, finanziate attraverso l'emissione di titoli ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lettera b) della legge n. 130/1999 e realizzate mediante a) l'acquisto a titolo oneroso (da parte della societa' ovvero di altra societa' costituita ai sensi della legge n. 130/99) di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di crediti, b) la concessione di finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, ovvero, c) l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente i crediti da parte della societa' ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 130/99 e comunque nell'ambito e in aderenza a quanto previsto dalla citata legge n. 130/99 e sue successive modifiche ed integrazioni. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge n. 130/1999 e dalle previsioni contrattuali di ciascuna operazione di cartolarizzazione, la societa' potra' compiere operazioni finanziarie accessorie finalizzate esclusivamente al buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonche' le operazioni di reinvestimento - sempre nei limiti sopra richiamati - in altre attivita' finanziarie dei proventi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli emessi dalla societa' nel contesto della relativa operazione di cartolarizzazione. La societa' potra' inoltre, in presenza delle condizioni stabilite per ciascuna operazione di cartolarizzazione e a vantaggio dei portatori dei titoli dalla medesima emessi nell'ambito della stessa, cedere ai terzi i crediti acquistati. La societa' potra', inoltre, realizzare operazioni con struttura rotativa (revolving), ossia che contemplino l'utilizzo degli incassi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati prima o in coincidenza dell'emissione dei titoli per l'acquisto di ulteriori crediti. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/99 anche tali ulteriori crediti costituiranno patrimonio segregato sul quale non saranno ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi nel contesto della medesima operazione. La societa' puo' compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali, commerciali e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attivita' nei confronti del pubblico che siano per legge riservate.
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