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3. 1. La societa' non persegue scopo di lucro ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica, ai sensi dell'articolo 7. 1, lettera b), d. Lgs. 36/2021, con particolare riferimento al settore del fitness in tutte le sue forme e varianti, nonche' qualsiasi altra tipologia di attivita' sportiva in tutte le sue discipline, sia nel settore maschile che femminile, riconosciuto dal coni. Persegue le finalita' di interesse generale, civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in esecuzione delle volonta' espresse dall'assemblea dei soci e comunque intende rispettare tutti i principi e perseguire gli obiettivi di cui all'art. 3 del predetto d. Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni. 3. 2. In particolare, la societa' ha per oggetto: - l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali; - la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attivita' con le finalita' e l'osservanza delle norme e delle direttive della federazione sportiva nazionale e dei suoi organi e/o dell'ente di promozione sportiva cui si affilia; - la gestione di un centro di addestramento sportivo; - l'organizzazione e la gestione, anche in sostituzione o in associazione con enti pubblici, di una o piu' strutture pubbliche o private per finalita' sportive e sociali; 3. 3. Inoltre, nei limiti previsti dall'articolo 9, d. Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, potra' svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attivita', strettamente connesse al fine istituzionale: - gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprieta', sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilita' di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo; - gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini; - la promozione dell'attivita' sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attivita' svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; - l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attivita' di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attivita' sportiva e ricreativa. 3. 4. Si applica l'eccezione al computo delle attivita' diverse per i proventi di cui all'articolo 9, comma 1-bis, d. Lgs. 36/2021. 3. 5. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la societa' potra' svolgere ogni attivita', anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' l'acquisto d'immobili da destinare ad attivita' sportive. 3. 6. La societa' potra' altresi' procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e ss. , cod. Civ. . 3. 7. Sono inibite alla societa' le attivita' dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle sim, alle fiduciarie e alle finanziarie; e' invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonche' l'emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto. 3. 8. Al fine di svolgere l'attivita' sociale la societa' puo' assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; 3. 9. Partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere reali e personali. 3. 10. La societa' potra' richiedere, ed essere iscritta nel registro delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche tenuto dal coni e dal dipartimento dello sport. In quest'ultimo caso si conformera' ai regolamenti e direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del coni, del dipartimento dello sport, cip, cio, ipc, nonche' agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, discipline associate o ente di promozione sportiva cui l'associazione si affiliera'. 3. 11. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle societa' affiliate. 3. 12. La societa' si impegna per conto di coloro che svolgono attivita' al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla fsn, eps, e dsa anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, d. Lgs. 39/2021. 3. 13. Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla societa' e' una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La societa' si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva. Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potra', inoltre, non nei confronti del pubblico ne' in via prevalente e con esclusione dell'attivita' di cui alle leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91 e dei decreti legislativi n. 385/93 e n. 415/96 e successive modifiche ed integrazioni, compiere operazioni finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca, nonche' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal decreto legge 143/91, convertito nella suindicata legge n. 197/91 e sue successive modifiche ed integrazioni. La societa' potra', infine, avvalersi di provvidenze concesse da qualsivoglia istituzione o ente comunitario, nazionale, regionale o locale. 3. 14 l'individuazione delle attivita' sportive e della loro prevalenza, e' effettuata dell'organo di amministrazione. 3. 15. La societa' sportiva dilettantistica svolgera' le proprie attivita' nel territorio nazionale. Essa non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
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