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3. 1. La societa' esercita in via stabile e principale l' organizzazione e la gestione di attivita' sportivo dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle attivita' sportivo-dilettantistiche ai sensi dell articolo 7. 1, lettera b), d. Lgs. N. 36/2021, con particolare riferimento alle discipline del calcio e calcetto, del basket, della pallamano, del tennis, dell atletica leggera, della scherma, del ciclismo, della pallavolo, del rugby, del nuoto, della palla-nuoto, della ginnastica artistica, del fitness, e della danza. 3. 2. In particolare, la societa' ha per oggetto: - l esercizio e l organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l attivita' didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attivita' sportive riconosciute, di terra e di acqua, di attivita' fisica adattata, di esercizio fisico strutturato secondo le indicazioni contenute all art. 2 del d. Lgs. N. 36/2021, nel rispetto e nella accettazione delle norme del coni, del cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intendera' affiliarsi; - l organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica e fisica; - l organizzazione di attivita' didattica per l avvio, l aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive dilettantistiche praticate; - la promozione e l organizzazione di gare, tornei e ogni altra attivita' agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalita' e con l osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intendera' affiliarsi. 3. 3. Inoltre, nei limiti previsti dall articolo 9, d. Lgs. N. 36/2021 e della normativa di attuazione, potra' svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attivita', strettamente connesse al fine istituzionale: - la gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprieta', sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilita' di concedere a terzi l uso ovvero l utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo; - la costruzione o ristrutturazione in economia e mediante appalto di impianti sportivi; - la gestione di servizi di riabilitazione fisica e motoria; - la gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini; - la promozione dell attivita' sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell attivita' svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo, anche attraverso i canali web e social; - l organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attivita' di cui sopra, anche attraverso l acquisizione di nuove concessioni per l esercizio dell attivita' sportiva e ricreativa; - l organizzazione di attivita' ludico-motoria e/o socio-ricreativa anche con eventi culturali e musicali, come completamento delle attivita' sportive, con finalita' socio-aggregative . 3. 4. Si applica l eccezione al computo delle attivita' diverse per i proventi di cui all articolo 9, comma 1-bis, d. Lgs. 36/2021. 3. 5. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la societa' potra' svolgere ogni attivita', anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all ampliamento, all attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l acquisizione delle relative aree, nonche' l acquisto d immobili da destinare ad attivita' sportive. 3. 6. La societa' potra' altresi' procedere all affitto dell azienda, di singoli spazi attrezzati o rami di essa sotto l osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e ss. , cod. Civ. -. 3. 7. Sono inibite alla societa' le attivita' dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle sim, alle fiduciarie e alle finanziarie; e' invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonche' l emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto. 3. 8. Al fine di svolgere l attivita' sociale la societa' puo' assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere reali e personali. 3. 9. La societa' si conforma alle norme ed alle direttive coni e cip nonche' agli statuti e ai regolamenti delle fsn, dsa e eps a cui la societa' intende affiliarsi. 3. 10. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all organizzazione e alla gestione delle societa' affiliate. 3. 11. La societa' si impegna per conto di coloro che svolgono attivita' al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalle fsn, eps, e dsa anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all articolo 16, d. Lgs. 39/2021. 3. 12. Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla societa' e' una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La societa' si impegna ad accettare fin d ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva.
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