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La cooperativa, retta dai principi della mutualita' e della solidarieta', senza finalita' speculative, ha per oggetto: a) le gestione in forma collettiva una o piu' stalle sociali organizzate con i piu' moderni criteri tecnici per l'allevamento razionale del bestiame bovino, suino e da riproduzione, allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni economiche dei soci e contribuire al progresso tecnico e sociale nelle campagne; b) ricevere in conferimento dai soci foraggi e tutti gli altri prodotti delle loro aziende agricole, necessari alla produzione della cooperativa; c) vendere il bestiame allevato e gli altri prodotti ricavati dalla cooperativa; d) distribuire fra i soci, quale prezzo di riparto in rapporto ai conferimenti, il ricavato delle vendite delle diverse gestioni, al netto dei costi di lavorazione, delle spese generali e di ogni altro onere di gestione; e) acquistare o prendere in affitto e condurre terreni agricoli per produrvi foraggi in modo razionale per eventuali fabbisogni dell'allevamento e ai fini sperimentali ed orientativi per i singoli soci; f) acquistare o costruire od ampliare od affittare immobili da adibire a sede sociale o a stalle sociali, dotarli dei mobili e macchinari necessari e dei mezzi di trasporto anche a motore, tutto cio' per il raggiungimento degli scopi sociali, usufruendo di tutte le disposizioni di legge vigenti e future per la concessione di mutui, sussidi, finanziamenti, agevolazioni fiscali, etc. . G) compiere qualsiasi contratto ed operazione civile e commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziario, ivi compresa l'accensione di mutui ipotecari aventi connessione o pertinenza con il proprio oggetto sociale; h) promuovere, favorire, organizzare iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, culturale a favore dei soci e delle loro famiglie. Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa potra': 1. Prendere a noleggio, in locazione, in affitto, in comodato macchine, fabbricati, mobili e immobili; 2. Costruire, ricostruire ed acquistare mobili, immobili, aree, impianti, macchinari ed attrezzature di qualsiasi tipo e valore necessari all'attivita' sociale e comunque utili per la realizzazione dell'oggetto sociale; 3. Cedere a chiunque in proprieta', anche a riscatto, qualsiasi bene mobile ed immobile di proprieta' della cooperativa. La cooperativa potra' inoltre svolgere qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopraelencate, nonche' compiere tutti gli atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriali e finanziarie necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 dicembre 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. E' tassativamente vietato l'esercizio delle attivita' riservate ai sensi del d. Lgs. 58/98, legge 197/91 e d. Lgs. 385/93. Ai fini della qualificazione di societa' cooperativa a mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c. C. , la societa': a)non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b)non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c)non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori; d)dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa, per lo svolgimento della propria attivita', dovra' avvalersi dell'opera e degli apporti di beni e/o servizi da parte dei soci, o effettuare cessioni o prestazioni a favore dei soci, in misura sempre prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c. C. La cooperativa potra' tuttavia operare anche con terzi non soci.
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