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La societa' ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e precisamente la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivit dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dalla societa', dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione agrituristica ed ospitalita' come definite dalla legge. In particolare, fra le attivita' connesse, compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, attivita' che, a norma dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, riformulato dall'art. 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, costituiscono attivita' connesse all'esercizio dell'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile e che quindi si considerano produttive di reddito agrario. Gli amministratori della societa', ferma restando l'esclusivita' delle attivita' agricole che costituiscono l'oggetto sociale, come sopra detto, potranno stabilire di compiere gli atti e le operazioni necessari ed utili per il perseguimento dell'oggetto stesso, fra cui, in particolare, si elencano: atti di acquisto, affitto e locazione (anche finanziaria, ma solo, in tale ipotesi, quale parte conduttrice) di immobili, automezzi, impianti, macchinari ed attrezzature; assunzione di prestiti, mutui e finanziamenti, anche con garanzia ipotecaria, per l'acquisto di immobili, automezzi, impianti, macchinari, attrezzature ed in genere per investimenti finalizzati a necessita' gestionali; concessione di avalli, fideiussioni e garanzie in genere. La societa' potra' eseguire sui fondi di proprieta' dei soci nuove piantagioni e tutte le opere agrarie necessarie all'esercizio della propria attivita'. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle piantagioni, degli impianti e delle costruzioni utilizzate compete alla societa'. Con il consenso del socio proprietario la societa' potra' altresi' costruire fabbricati ed effettuare opere di miglioramento fondiario che siano ritenute necessarie per lo svolgimento dell'attivita' sociale. In caso di scioglimento della societa' le piantagioni e le opere eseguite dalla societa' sul fondo di un socio dovranno, a richiesta di quest'ultimo, essere rimosse a spese della societa' medesima con ripristino dei luoghi, salvo il deterioramento d'uso. I frutti e gli altri prodotti ricavati dalla coltivazione dei fondi e dalle altre attivita' saranno nella piena disponibilita' della societa' che provvedera' a venderli ovvero a conferirli ad organismi associativi per la lavorazione, trasformazione e vendita.
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