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(scopo mutualistico) la cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini, ai sensi dell articolo 1 lett. A) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l impegno, l equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo grazie anche all apporto dei soci lavoratori, dei soci fruitori, l autogestione responsabile dell impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell impresa che ne e' l oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa, ispirandosi agli insegnamenti ed ai principi del pensiero di rudolf steiner e della pedagogia steiner-waldorf, ha come oggetto la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi socio-culturali, educativi in relazione a cio', a precisazione e non a limitazione, la cooperativa puo' promuovere, organizzare e gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: 1) servizi educativi e socio-educativi; in particolare si propone la promozione e la gestione organizzata e coordinata di strutture educative destinate alla istruzione di ogni ordine e grado. 2) servizi educativi, assistenza, sostegno, nonche' azioni di pedagogia curativa rivolti anche a bambini portatori di handicap fisici e psichici al fine di favorirne l'inserimento sociale; 3) servizi per l'infanzia; 4) attivita' artistiche, teatrali, musicali e manuali, come occasione di acquisizione di nuove capacita' di incontro tra bambini, genitori e giovani secondo i principi del pensiero di rudolf steiner. 5) attivita' di formazione, consulenza, orientamento sia sui servizi gestiti direttamente, che per conto terzi. 6) attivita' di sostegno educativo; 7) attivita' di sensibilizzazione della comunita' locale, al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione all'infanzia, ai minori ed alla popolazione giovanile in generale con particolare coinvolgimento della struttura educativa, anche attraverso la produzione e commercializzazione di manufatti, prodotti attraverso l'attivita' manuale e creativa; 8) promozione e sviluppo di iniziative sociali, culturali, ricreative e di solidarieta'; 9) gestione di comunita' e centri estivi per le vacanze; 10) promozione, costituzione e gestione di organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di libri, testi, materiale di tipo informativo, formativo, didattico, metodologico, saggi ed ogni altro strumento finalizzato al perseguimento degli scopi. 11) somministrazione di bevande e alimenti ai soci ed al pubblico, prevalentemente proveniente dal commercio equo e solidale o da produzione biologica e biodinamica. Tutte le attivita' indicate dovranno essere esercitate in accordo con i principi pedagogici e antroposofici riportati negli insegnamenti di rudolf steiner. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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