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Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire e' quello dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con lo svolgimento delle attivita' previste dal presente statuto e quindi l'attuazione di servizi socio assistenziali ed educativi e formativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/1991. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento dei soci lavoratori, volontari, fruitori dei servizi e degli enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculative tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali;i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma; le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 legge n. 142/2001. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Oggetto sociale la cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio-culturali, educativi ed in particolare la filiera dell'educazione ispirandosi agli insegnamenti ed ai principi del pensiero e della pedagogia steiner-waldorf. In relazione a cio' la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: 1) servizi educativi e socio-educativi, in particolare si propone la promozione e la gestione organizzata e coordinata di strutture educative e scolastiche, di scuole di ogni ordine e grado e di servizi per l'infanzia. 2) servizi socio-educativi rivolti a bambini portatori di handicap fisici e psichici al fine di farvorirne il reinserimento sociale; 3) servizi educativi, assistenza, sostegno e riabilitazione; 4) servizi per l'infanzia; 5) corsi di creativita', artigianato e manualita' come occasione di acquisizione di nuove capacita' di incontro tra bambini, genitori e giovani; 6) attivita' di formazione, consulenza, orientamento sia sui servizi gestiti direttamente sia sui servizi per conto terzi; 7) attivita' di sostegno educativo; 8) attivita' di sensibilizzazione della comunita' locale, al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione all'infanzia, ai minori ed alla popolazione giovanile in generale con particolare coinvolgimento della struttura educativa; 9) promozione e sviluppo di iniziative sociali, culturali, ricreative e di solidarieta'; 10) gestione di comunita' e centri estivi; 11) promozione, costituzione e gestione di organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di libri, testi, materiale di tipo informativo, formativo, didattico, metodologico, saggi ed ogni altro strumento finalizzato al perseguimento degli scopi. Tutte le attivita' indicate dovranno essere esercitate in accordo con i principi pedagogici e antroposofici riportati negli insegnamenti di rudolf steiner. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalita' ivi previste.
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