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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell articolo 1 lett. A) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l impegno, l equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socioeconomico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo grazie anche all apporto dei soci lavoratori l autogestione responsabile dell impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell impresa che ne e' l oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attivita' sanitarie, socio-sanitarie e/o educative: a) - erogazione di servizi sanitari, socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-riabilitativi, educativi e di animazione a privati, imprese e non ed enti pubblici; a tal fine la cooperativa potra' partecipare a gare d appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l acquisizione e l erogazione dei servizi stessi. Nello specifico i servizi sopraindicati potranno essere eseguiti a favore di degenti ospedalizzati e ricoverati in centri e presidi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio riabilitativi o svolgenti soggiorni protetti in luoghi termali o di villeggiatura; b) - gestione di strutture socio-sanitarie, socio-riabilitative e sanitarie di tipo residenziale, semi-residenziale ed extraospedaliero rivolte ad anziani, portatori di handicap e di ogni tipo di disagio fisico, psichico e sensoriale; c) - organizzazione ed interventi di promozione culturale e scientifica delle tematiche connesse al settore socioassistenziale-sanitario-educativo, nei congressi e nei centri culturali quali mostre, manifestazioni, sale di lettura, sale espositive, biblioteche, centri di ricerca, programmi radio-televisivi e simili; d) - promozione e/o gestione di corsi di formazione, intesi a dare ai partecipanti all iniziativa strumenti idonei alla qualificazione professionale, alla formazione cooperativa e piu' in genere idonea alla crescita culturale della comunita', anche con il contributo della unione europea, degli enti pubblici e privati in genere e/o dei singoli; e) - promozione nel tessuto sociale del volontariato, qualificato e responsabilizzato, continuativo nel suo ruolo di espressione e promozione dei vincoli della solidarieta' per servire in modo adeguato alla persona, con servizi ed interventi nell ambito delle leggi nazionali e regionali, riflettenti l assistenza sociosanitaria; f) - organizzazione di attivita' di promozione nonche' corsi di formazione e di aggiornamento per operatori dei servizi e degli interventi; g) - facilitazione dell incremento dell occupazione giovanile in applicazione delle norme legislative vigenti, incentivando l inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; h) - svolgimento in modo organizzato, in uno spirito cristiano e senza fini di lucro di qualsiasi attivita' inerente all educazione, la qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, nonche' l inserimento sociale di chiunque si trovi in uno stato di indigenza, di bisogno e di emarginazione. Per il raggiungimento ed in funzione di quanto sopra, la cooperativa potra' altresi' operare anche, ma non limitatamente, attraverso le seguenti attivita', da intendersi in collegamento funzionale con le attivita' di cui sopra e comunque con queste coordinate al fine del piu' efficace raggiungimento delle finalita' di promozione umana, di integrazione sociale e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nel rispetto dell organizzazione amministrativa tale da consentire la separazione gestionale contabile relativa alle attivita' esercitate: - produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi, e di prodotti derivanti da attivita' lavorative dei partecipanti all attivita' sociale, ottenuti in appositi centri di lavoro, sia a carattere artigianale e non; - conduzione di aziende agricole, svolgendovi le attivita' di cui all'art. 2135 del c. C. Compreso l allevamento degli animali, oltre a generiche prestazioni di servizi a favore di terzi; commercializzazione, anche previo confezionamento e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attivita' suddette, anche nei confronti di privati consumatori; per tale commercializzazione la cooperativa potra' dotarsi di apposite strutture e/o impianti sia mobili che immobili necessari o utili allo scopo; - attivita' di floricoltura e giardinaggio, di riassetto, manutenzione, pulizia, protezione di parchi, giardini, aree a verde pubblico ed aree di rispetto naturalistico in genere; - laboratori ed officine per la piccola riparazione e manutenzione meccaniche, di falegnameria e di arredo in genere, nonche' per la lavorazione di capi di abbigliamento, cucito, ricamo, lavanderia, stireria, bigiotteria, giocattoli, assemblaggi meccanici, elettrici, elettromeccanici ed elettronici; - servizi di sorveglianza e gestione di parcheggi auto pubblici e privati; - attivita' di riparazione, manutenzione e pulizie per conto terzi; - attivita' finalizzate alla commercializzazione dei prodotti o servizi; - la gestione di campeggi, campi scuola e strutture di soggiorno; - lo svolgimento di ogni ulteriore attivita' utile al raggiungimento degli scopi sociali. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa potra' compiere tutte quelle operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali; acquistare, permutare, trasferire, concludere affittanze e ricevere in donazione, in eredita' o legato beni mobili ed immobili, nonche' denaro e sovvenzioni di qualsiasi genere, contrarre mutui ipotecari attivi e passivi. La cooperativa inoltre potra': a) - assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative e societa' diverse o comunque legate al movimento cooperativo e partecipare alle loro attivita' anche prestando proprie fidejussioni; concedere fidejussioni ad altri organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa; b) - accettare conferimenti in denaro o prestiti dai soci per il raggiungimento dello scopo sociale, predisponendo all'uopo apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; c) effettuare conferimenti in denaro o prestiti a soci o terzi per il raggiungimento dello scopo sociale e lo svolgimento di attivita' connesse all oggetto sociale; d) - richiedere ed utilizzare i finanziamenti disposti dalla u. E. E dallo stato, dalla regione e dagli enti locali ed organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione ed alle attivita' svolte dalla cooperativa; e) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell articolo 2526 del codice civile. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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