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Considerato lo scopo mutualistico, cosi' come definito all'articolo 3 dello statuto sociale, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi: 1) il commercio, la realizzazione e/o l'assemblaggio di macchinari elettrici ed elettronici e/o loro componenti, meccanici e di micromeccanica; 2) la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di impianti e manufatti in genere, direttamente prodotti od acquisiti, sia in conto proprio che per conto terzi; 3) la gestione e l'erogazione di servizi di qualsiasi genere, nel rispetto e con le eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso, a favore di privati, imprese, enti pubblici e non in ogni forma costituiti; 4) lo svolgimento di qualsiasi altra attivita', connessa od attinente a quelle precedentemente indicate, di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e commerciale utile e necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali. Per tutte le attivita' lavorative indicate nei punti precedenti le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30 (trenta) per cento dei lavoratori della cooperative e, compatibilmente con i loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La documentazione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione pervenuta dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; vengono in ogni caso considerate persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonche' tutti i soggetti indicati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministero del lavoro e della previdenza sociale, in concerto con il ministro della sanita', con il ministro dell'interno e con il ministro degli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative, istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni. Le attivita' di cui la presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Nei limiti di legge, per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa inoltre potra': -assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, societa', cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi e partecipare alle loro attivita' concedendo, all'occorrenza, prestiti in danaro e proprie fideiussioni; -dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa, -raccogliere conferimenti in danaro dai soci e concedere prestiti ai soci stessi predisponendo all'uopo, se opportuno, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge; -richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla cee, dallo stato italiano, dalle regioni e dagli enti locali, nonche' finanziamenti e contributi disposti da soggetti privati e pubblici in qualsiasi forma costituiti; -contrarre mutui, aperture di credito, operazioni di factoring e leasing, e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e societa' finanziarie. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nello statuto sociale. La cooperativa, nei limiti di legge, potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sempre nei limiti di legge.
Parole chiaveIl campo di attività di Stella Del Mattino Società Cooperativa Sociale rientra nel macrosettore Componentistica elettromeccanica, area Apparecchiature e componentistica elettrica. Secondo lo standard ATECO, il codice 27.90.09 corrisponde a: Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca.
Stella Del Mattino Società Cooperativa Sociale è conosciuta anche come: "STELLA DEL MATTINO", "SOCIETA STELLA DEL MATTINO", "COOPERATIVA STELLA DEL MATTINO", "SOCIETA COOPERATIVA STELLA DEL MATTINO" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE STELLA DEL MATTINO".
La categoria dimensionale di Stella Del Mattino Società Cooperativa Sociale è "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.