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Le finalita' mutualistiche della societa' si intendono rivolte all'interesse dei soci e sono limitate dagli interessi generali della categoria, secondo le direttive che saranno impartite dall'organo amministrativo e dall'assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze; in nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali. La societa' cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di ottenere mediante l'autogestione dell'impresa collettiva che ne e' l'oggetto, continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuita' di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, anche onde permettere ai propri soci di usufruire di condizioni di lavoro piu' vantaggiose rispetto a quelle disponibili sul mercato, sia in termini qualitativi che economici. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore ma non anche distinto rapporto mutualistico. La cooperativa non ha finalita' speculative ed intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato ai benefici della mutualita'. Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare quale propria attivita': . La manovalanza sia generica che specializzata, guardiana, pulizie, carico e scarico merci, facchinaggio in genere, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini, e pesatori dei mercati generali cui si applicano le disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici con l'esclusione dell'attivita' in ambito portuale); . Il confezionamento e lo sconfezionamento, il riempimento e lo svuotamento, nonche' l'assemblaggio di qualsiasi prodotto e/o materiale, sia solido che liquido, per conto proprio e di terzi; . L'assunzione di lavori di pulizia e di bonifica, compresi quelli preliminari e complementari, pulizie di case, appartamenti, condomini, uffici, magazzini, negozi, mense aziendali, refettori, ristoranti, stabilimenti industriali, capannoni e qualsiasi altro lavoro di pulizie per conto terzi; . L'assunzione di lavori di facchinaggio, consegna e prelievo pacchi a domicilio e di pulizie in genere, nonche' lavori di sgomberi, traslochi, imballaggi, assemblaggi, deposito e magazzinaggio di merci varie e qualsiasi altro lavoro simile per conto terzi. Compresi quelli preliminari e complementari; . La gestione e manutenzione di impianti idrici, di illuminazione e del gas, gestione dei parcheggi, nonche' manutenzioni stradali, scavi, costruzioni e ristrutturazioni di qualsiasi natura e genere; . La costruzione in economia o in appalto e la manutenzione di edifici civili ed industriali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie; . L'esecuzione e la manutenzione di opere murarie relative ai complessi per la produzione e la distribuzione di energia; . L'esecuzione di lavori di restauro, ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento di immobili di qualsivoglia natura ed a qualsiasi scopo destinati, ivi compreso il rifacimento di tetti, tettoie, terrazze, balconi, facciate e simili; . La realizzazione e la manutenzione di opere stradali, acquedotti, fognature, movimenti terra; . Il trasporto per conto terzi o di terzi di materiali per l'edilizia e altro, attinente all'oggetto sociale; . La commercializzazione, lavorazione e produzione in proprio o per conto terzi di pallet ed imballaggi in legno semilavorati e finiti. Tale attivita' verra' svolta secondo principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'art. 2512 c. C. , potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci. La societa' cooperativa potra' inoltre: - partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private; - assumere partecipazioni in altre societa' aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato; - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, ivi compresa la partecipazione a progetti e cooperazioni internazionali, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie alla attivita' sociale; - costituire ed essere socia di societa' per azioni ed a responsabilita' limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa; - costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c. C. ; - dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; - concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; - effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie; - contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; - svolgere qualunque attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale. La societa' cooperativa deve intendersi a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, cosi' come sopra determinato. L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c. C. La societa', in ragione della dichiarata qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente che intende mantenere: a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori, ne' durante la vita della cooperativa, ne' successivamente al suo scioglimento; d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento.
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