Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Stp Gpm Consulting Srl, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
1. L oggetto sociale - fermi gli inderogabili limiti di legge in materia - e' costituito dall'esercizio in forma associata della consulenza e dell assistenza nelle materia contrattuale, societaria e tributaria, nonche' di tutte le attivita' strumentali, complementari e accessorie rispetto a quella principale. In particolare formano oggetto dello societa' le seguenti attivita' e servizi forniti da dottori commercialisti: predisposizione o revisione di documenti di contabilita' finanziaria; registrazione delle transazioni commerciali delle imprese e di altri soggetti; la compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche; l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; le perizie e le consulenze tecniche; le ispezioni e le revisioni amministrative; la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilita' di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati; i regolamenti e le liquidazioni di avarie; le funzioni di sindaco e di revisore nelle societa' commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici; la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorita' giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonche' l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche; le valutazioni di azienda; l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonche' l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali; le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in societa' o enti, nonche' di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali; le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 del codice civile; la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento; la valutazione, in sede di riconoscimento della personalita' giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo; il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonche' la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto; l'attivita' di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; attivita' di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici; il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilita' delle imprese e degli enti pubblici e privati; la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti; le attivita' previste per gli iscritti alla sezione b esperti contabili dell'albo; tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle societa' di capitali; elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari; rilascio dei visti di conformita', asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonche' esecuzione di ogni altra attivita' di attestazione prevista da leggi fiscali; la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonche', sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis del codice civile; la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo stato, regioni, province, comuni ed enti da essi controllati o partecipati; il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni; l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; l'amministrazione di beni e patrimoni per conto terzi; l attivita' dei consulenti del lavoro; l elaborazione di buste paga; l elaborazione elettronica di dati contabili e aziendali; l organizzazione e la realizzazione di corsi didattici e di formazione anche on-line con particolare riferimento alle materie inerenti l oggetto sociale, sia in proprio sia avvalendosi della collaborazione di terzi. L'elencazione fatta non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro ad essi attribuiti dalla legge e/o da regolamenti. La societa', in via non prevalente rispetto all attivita' principale, puo' compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare od immobiliare, fatta eccezione per le attivita' di cui alla legge n. 1966/1939, assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre societa' ed imprese, in italia o all estero, avente oggetto analogo, affine, connesso e/o interdipendente al proprio, concedere fidejussioni e costituire ipoteche a favore di terzi, ed ogni altra attivita' ritenuta utile per il raggiungimento dell oggetto sociale, il tutto nel rispetto delle norme di cui alle leggi 2 gennaio 1991 n. 1, 21 febbraio 1991 n. 52 e 5 luglio 1991 n. 197. - esercizio dell'attivita' professionale: conferimento ed esecuzione degli incarichi 1. L esercizio dell attivita' professionale della societa' deve essere svolto esclusivamente da parte dei soci professionisti. La societa' puo', avvalersi, in misura non prevalente, di prestazioni di terzi, salvo il rispetto di quanto al primo comma del presente articolo nell esercizio dell attivita' professionale. L incarico professionale puo' essere conferito solo ai soci in possesso dei requisiti per l esercizio della prestazione professionale richiesta. La designazione del socio professionista e' compiuta dall utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all utente nel minor tempo possibile dal conferimento dell incarico e comunque prima dell'esecuzione della prestazione. Al fine di consentire la scelta, la societa' deve consegnare al cliente l elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l elenco dei soci con finalita' d investimento. La societa' stipula idonea polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli professionisti nell esercizio dell attivita' professionale. La prova dell adempimento degli obblighi di informazione prescritti ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. Nell esecuzione dell incarico ricevuto, il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo' avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente con le medesime modalita' e nei termini di cui sopra. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione.
Parole chiaveIl campo di attività di Stp Gpm Consulting Srl rientra nel macrosettore Servizi alle imprese, area Attivita' legali, contabilita' e revisione bilanci. Il codice ATECO 69.20.11 corrisponde all'attività: Servizi forniti da commercialisti.
Stp Gpm Consulting Srl è conosciuta anche come: "STP GPM CONSULTING SRL", "STP GPM CONSULTING" e "STP GPM CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".
La categoria dimensionale di Stp Gpm Consulting Srl è "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.