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Art. 3 - oggetto sociale la societa' svolge esclusivamente le attivita' libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di perito industriale quale prevista dal regio decreto n. 275 del 11 febbraio 1929 e successive ed eventuali modifiche ed integrazioni. Nell'esecuzione dell'attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del decreto 8 febbraio 2013 n. 34. Nell'esecuzione di ciascun incarico la societa' potra' avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilita' dei soci professionisti cui l'incarico e' attribuito ed in caso di particolari attivita', ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa' potra' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', nei limiti di cui all'art. 2361 c. C. , purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio della professione di perito industriale, nonche' compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale purche' nei limiti della strumentalita' dell'attivita' professionale, e con espressa esclusione di attivita' intrinsecamente commerciali, nonche' delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, di quelle previste dall'art. 106 d. Lgs 385/1993.
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