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La societa' ha per oggetto esclusivo l'esercizio di tutte le attivita'' proprie e di quelle che in futuro possono divenire proprie delle professioni di consulente del lavoro previste dagli artt. 1 e 2 della legge 11 gennaio 1979 n. 12 e successive modifiche, di dottore e ragioniere commercialista, esperto contabile e revisore legale, riservate o consentite dalla legge a detti liberi professionisti, iscritti ai rispettivi ordini professionali, quali previste dall'art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 e successive modifiche. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa'' potra' altresi' svolgere tutte le attivita'' strumentali, ausiliarie, complementari ed accessorie all'attivita' principale, nonche' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', nei limiti di cui all'art. 2361 del codice civile, purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio della professione di consulente del lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1979 n. 12 e di dottore commercialista ed esperto contabile ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 139/2005. Detta attivita' potra' essere svolta sia presso la sede sociale o altrove sia in italia che all'estero. Nell'esecuzione dell'attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34. Detta attivita' potra' essere svolta sia presso la sede sociale o altrove sia in italia che all'estero. La societa' potra' inoltre compiere operazioni mobiliari o immobiliari, finanziarie, commerciali e qualsiasi altra operazione in genere, ritenuta utile o comunque opportuna per il conseguimento degli scopi sociali, purche' nei limiti della strumentalita' all'attivita' professionale, compreso il rilascio di avalli, fidejussioni e concessioni di ipoteche, anche partecipando od associandosi in qualunque forma ad altre imprese o societa' aventi oggetti sociali analoghi, affini o complementari al proprio, esclusa la raccolta del risparmio e tutte le altre operazioni vietate dalla vigente e futura legislazione. L'attivita' sociale dovra' essere svolta nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare la societa' non potra' svolgere attivita' ove venga richiesta l'adozione di un tipo sociale diverso da quello di societa' tra professionisti a responsabilita' limitata, ovvero e' prescritto un ammontare minimo di capitale nominale superiore a quello dalla stessa detenuto.
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