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In conformita' agli interessi ed ai requisiti dei propri soci, la societa' ha come oggetto sociale esclusivo l'esercizio dell'attivita' professionale nel campo della odontoiatria. L'attivita' professionale dovra' essere eseguita unicamente dai soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione degli incarichi effettuati. Il tutto nel rispetto dell'art. 10, comma 4, l. 183/2011, del dm 8 febbraio 2013 n. 34, rispettive modifiche ed integrazioni e comunque di ogni fonte normativa e/o regolamentare tempo per tempo vigente in materia di societa' tra professionisti ed in materia di odontoiatria; e comunque come piu' ampiamente specificato al successivo articolo 4bis. 4bis. Societa' tra professionisti la costituenda societa' e' societa' tra professionisti ai sensi dell'art. 10 l. 183 del 12 novembre 2011 e del dm 8 febbraio 2013 n. 34, avente ad oggetto esclusivo l'esercizio dell'attivita' professionale di odontoiatria. La societa' e' pertanto regolata dalle norme speciali in materia ed in particolare: - la societa' ha ad oggetto esclusivo l'esercizio dell'attivita' professionale, potendosi esercitare unicamente attivita' strumentali o complementari all'esercizio della professione o alla fornitura di beni o servizi per l'esercizio della professione medesima; - e' obbligata a stipulare idonea copertura assicurativa, indipendentemente dagli obblighi assicurativi dei singoli professionisti, prima di assumere qualsiasi incarico professionale; - i soci devono rispettare le norme deontologiche dell'ordine di appartenenza; - la societa' e' tenuta al rispetto del codice deontologico relativo all'albo a cui e' iscritta. Il conferimento degli incarichi e' regolato ai sensi degli articoli 4 e 5 del dm 8 febbraio 2013 n. 34 ed in particolare: - l'incarico professionale puo' essere conferito solo ai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; - la designazione del socio professionista e' compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente entro 7 (sette) giorni dal conferimento dell'incarico; al fine di consentire la scelta, la societa' deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' di investimento. Il socio professionista puo' opporre agli altri soci il segreto professionale per le attivita' a lui affidate.
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