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La societa' svolge esclusivamente attivita' libero-professionali e intellettuali che formano oggetto delle professioni di consulente del lavoro, di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive eventuali integrazioni, di dottore commercialista, esperto contabile, e revisore dei conti, previste dall'art. 1 del d. Lgs. 28 maggio 2005, n. 139 e successive eventuali integrazioni, nonche' ogni altra attivita' consentita agli iscritti agli albi o agli ordini professionali di appartenenza dei soci. Nell'esecuzione dell'attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite solo dai soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, nel rispetto del decreto ministeriale della giustizia 8 febbraio 2013 n. 34. Nell'esecuzione di ciascun incarico il socio professionista potra' avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilita' di professionisti, cui l'incarico e' attribuito, e, in caso di particolari attivita', ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' fare ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia e salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso nei termini previsti dalla legge. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la societa' potra' inoltre compiere, anche se in via non prevalente e purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'attivita' professionale - qualsiasi operazione immobiliare, commerciale, locativa, ipotecaria e finanziaria, utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale e potra' altresi' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e societa' od enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio, a scopo di stabile investimento e senza fini di collegamento. La societa' potra' infine - sempre in via non prevalente e per il raggiungimento dell'oggetto sociale, purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'attivita' professionale - prestare fideiussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, anche nell'interesse di terzi e per impegni altrui, ma non nei confronti del pubblico e degli utenti e consumatori. Tutte tali attivita' devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attivita' di natura finanziaria devono essere svolte in conformita' alle leggi vigenti in materia. Ove la societa' intendesse effettuare la raccolta del risparmio presso soci, cio' dovra' avvenire in conformita' della delibera cicr 3 marzo 1994 in relazione all'art. 11 del d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e salve le eventuali norme integrative e modificative, con richiesta a tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.
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