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La societa' svolge le attivita' libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di consulente del lavoro e le attivita' libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista ed esperto contabile , quali previste dall'art. 1 della l. 11 gennaio 1979 n. 12 e dall'art. 1 del d. Lgs 28 giugno 2005 n. 139 e successive eventuali integrazioni. E' consentita l'ammissione, in qualita' di soci, dei professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, anche differenti dai consulenti del lavoro e dottori commercialisti e, nonche' i cittadini degli stati membri dell'unione europea, purche' in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalita' di investimento. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei soci professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. La partecipazione di un socio alla presente societa' e' incompatibile con la partecipazione dello stesso ad altra societa' tra professionisti. La societa' potra' anche svolgere attivita' tecniche meramente strumentali o complementari all'attivita' professionale, nonche' fornire servizi accessori che ne consentano o ne facilitino il relativo esercizio nell'esecuzione dell'attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del decreto 8 febbraio 2013 n. 34. Nell'esecuzione di ciascun incarico la societa' potra' avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilita' dei soci professionisti cui l'incarico e' attribuito ed in caso di particolari attivita', ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia. Ai sensi dell'art. 4, lettera c-bis della legge 183/2011, la societa' dovra' stipulare apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per danni eventualmente causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale per il conseguimento dell'oggetto sociale. La societa' potra' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', nei limiti di cui all'art. 2361 c. C. , purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio della professione di consulente del lavoro ai sensi della l. 12 del 1979 e dottore commercialista ed esperto contabile ai sensi dell'art. 4 del d. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 nonche' compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale purche' nei limiti della strumentalita' all'attivita' professionale, e con espressa esclusione di attivita' intrinsecamente commerciali, nonche' delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, di quelle previste dall'art. 106, d. Lgs. 385/1993 ed infine di tutte le altre operazioni che risultino vietate dalla presente e futura legislazione.
Parole chiaveIl codice di attività ATECO 69.20.30 corrisponde a: Attività dei consulenti del lavoro.
In base alla dimensione, Studio B.r.m. Stp Di Michele Tixi & C. S.n.c. è una "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti).