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3. 1 forma oggetto dell'attivita' propria della societa' semplice tra professionisti l'esercizio di attivita' professionali per le quali sia previsto l'obbligo di iscrizione in pubblici ordini o collegi ed in particolare l'attivita' di dottore commercialista ed esperto contabile svolta ai sensi del d. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonche' le attivita' con essa connesse, tra le quali l'attivita' di cui al d. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e s. M. I. . 3. 2 forma, inoltre, oggetto dell attivita' propria della societa' semplice tra professionisti anche qualsiasi altra attivita' prevista o riconducibile alla ex tariffa professionale di cui al d. M. 2 settembre 2010 n. 169 nonche' gli incarichi promananti dall autorita' giudiziaria e dagli organi della pubblica amministrazione. 3. 3 potra' venire esclusa, per decisione unanime dei soci professionisti, dall'attivita' svolta dalla societa' semplice tra professionisti l'incarico di consulenza (di ufficio) conferito dalla pubblica amministrazione e dagli organi giudiziari, la funzione di componente di commissione tributaria, di componente il collegio sindacale e/o di sindaco unico, di amministratore di societa' e/o enti pubblici e/o privati o altro organo di controllo, eventualmente svolta da uno dei soci professionisti, nonche' ogni eventuale altra prestazione professionale che comporti l incompatibilita' con l'attivita' propria della societa' semplice tra professionisti. 3. 4 qualora un simile evento abbia a verificarsi, tale attivita' restera' esclusa dall'attivita' della societa' semplice tra professionisti e fara' eventualmente capo al singolo socio professionista. 3. 5 per contro, il singolo socio che dovesse assumere un incarico o una carica, per la quale sono previste incompatibilita', non potra' svolgere, ne' nella societa' semplice tra professionisti ne' a titolo personale, alcuna delle attivita' che la legge nel caso specifico considera incompatibili. 3. 6 con il consenso di tutti i soci professionisti potra', inoltre, di volta in volta essere esclusa dall'attivita' della societa' semplice professionale quella singola attivita' che per ragioni burocratiche, di deontologia professionale, di opportunita'/strategia professionale o di convenienza pratica o economica, suggeriscono di non svolgere o di riservare ai singoli professionisti soci. 3. 7 e' esclusa dall'attivita' oggetto della societa' semplice tra professionisti l'attivita' di impresa, commerciale e lucrativa. Essa societa' potra', al fine della realizzazione dello scopo di cui sopra, tra l'altro, svolgere attivita' tecniche meramente strumentali o complementari all'attivita' professionale, nonche' fornire servizi accessori che ne consentano o ne facilitino il relativo esercizio, nonche' acquistare, vendere, permutare, affittare e/o locare beni mobili anche iscritti in pubblici registri e immobili strumentali all attivita' sociale, sottoscrivere contratti di ogni genere, compresi i mutui e i finanziamenti con istituti bancari, prestando garanzie reali e personali; aprire conti correnti e dossiers bancari/titoli; noleggiare cassette di sicurezza; compiere operazioni finanziarie ma senza carattere di prevalenza, non nei confronti del pubblico e comunque nei limiti e secondo le modalita' di legge, esclusa comunque tassativamente la raccolta del risparmio sul mercato.
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