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A societa' e' societa' tra professionisti ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e del d. M. 8 febbraio 2013 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto l'attivita' professionale nel campo dell'architettura. La societa' e' pertanto regolata dalle norme speciali in materia ed in particolare: - la societa' ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attivita' professionale, potendosi esercitare unicamente attivita' strumentali o complementari all'esercizio della professione o alla fornitura di beni o servizi che facilitano l'esercizio della professione medesima; - e' obbligata, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c bis) della legge n. 183/2011 a stipulare un'idonea copertura assicurativa, indipendentemente dagli obblighi assicurativi per i singoli professionisti di cui all'articolo 5 d. P. R. N. 137/2012, prima di assumere qualsiasi incarico professionale; - i soci devono rispettare le norme deontologiche dell'ordine di appartenenza; - la societa' e' tenuta al rispetto del codice deontologico relativo all'albo a cui risulta iscritta. Il conferimento degli incarichi e' regolato ai sensi degli articoli 4 e 5 del d. M. 8 febbraio 2013 n. 34. In particolare: --- l'incarico professionale puo' essere conferito solo ai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; --- la designazione del socio professionista e' compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere preventivamente comunicato per iscritto all'utente entro 7 (sette) giorni dal conferimento dell'incarico; --- al fine di consentire la scelta, la societa' deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. In conformita' agli interessi e requisiti dei propri soci, la societa' ha come oggetto esclusivo l'esercizio dell'attivita' professionale nel campo dell'architettura. La societa' potra' anche svolgere in via accessoria e subordinata attivita' tecniche meramente strumentali o complementari all'attivita' professionale sopra indicata e fornire servizi accessori che ne consentano o ne facilitino il relativo esercizio. Tale attivita' verra' svolta mediante l'esecuzione di prestazioni professionali da parte dei soci-professionisti regolarmente iscritti all'ordine degli architetti, su incarico conferito individualmente ad uno di essi a scelta del cliente, oppure su incarico conferito dal cliente alla societa', ed eseguito da uno dei soci-professionisti, in possesso dei requisiti professionali specificamente richiesti per il migliore adempimento dell'incarico conferito, scelto dalla societa', previa comunicazione del nominativo al committente. Resta consentito lo svolgimento, in via del tutto strumentale all'attivita' sopra indicata, di attivita' che si rendessero necessarie quali "prestazioni tecniche", in quanto accessorie e connesse all'attivita' esclusiva sopra indicata, all'esecuzione delle quali potranno essere chiamati anche soggetti diversi dai soci-professionisti iscritti all'albo di appartenenza nonche' le attivita' immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale purche' strumentali all'attivita' professionale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali. L'attivita' professionale della societa' dovra' essere eseguita unicamente dai soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione degli incarichi effettuati. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attivita' riservate agli iscritti a collegi, ordini, albi professionali o determinate categorie di persone. La societa' puo' compiere, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non prevalente e ad eccezione di quanto previsto al seguente comma di questo articolo, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e industriali ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e potra' assumere interessenze e partecipazioni, non ai fini del collocamento, in altre societa' o imprese aventi scopi affini, analoghi o complementari. Salvo quanto sopra previsto, sono tassativamente escluse l'attivita' professionale riservata ai sensi della legge 1815/1939 sue successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio in via professionale delle attivita' di' cui all'articolo 1 della legge 1/1991, la sollecitazione al pubblico risparmio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 216/74, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 197/91, l'esercizio in misura prevalente o nei confronti del pubblico delle attivita' previste dagli articoli 106 e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, l'erogazione del credito al consumo, l'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario e in genere l'attivita' riservata dalla legge alle societa' di intermediazione mobiliare e alle finanziarie. La societa' puo', infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con enti pubblici, istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali, nonche' accordare fidejussioni, avalli e garanzie reali, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e comunque in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico. La societa' potra' avvalersi di tutte le agevolazioni di natura fiscale, previdenziale e finanziaria previste dalle leggi emanate ed emanande dall'unione europea, dallo stato, dalle regioni e/o da ogni altro ente od istituto di diritto pubblico. L'incarico professionale conferito alla societa' puo' essere eseguito esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. A tal fine la societa': a) informa il cliente del suo diritto di chiedere che l'esecu-zione dell'incarico sia affidato ad uno o piu' soci professio-nisti da lui scelti; b) informa il cliente che, in mancanza di scelta, l'incarico potra' essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requi-siti per l'esercizio dell'attivita' professionale richiesta il cui nominativo sara' comunicato al cliente per iscritto; c) informa il cliente dell'esistenza di situazioni di conflit-to di interesse, ai sensi della normativa vigente; d) consegna al cliente l'elenco dei soci, indicando quelli professionisti e quelli per finalita' di investimento e fornen-do le informazioni richieste dalla normativa vigente; e) comunica al cliente i nominativi dei sostituti e degli au-siliari dei quali il socio professionista puo' avvalersi, ai sensi della normativa vigente. La societa' e' tenuta a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale in relazione agli incarichi conferiti alla societa'.
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