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La societa' ha per oggetto esclusivo l'esercizio da parte dei soci di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, quali sono e saranno anche in futuro proprie dei soci professionisti e, quindi, quella di dottore commercialista ed esperto contabile come prevista dal d. Lgs. 28 maggio 2005, n. 139 e successive modifiche e integrazioni e quella dei revisori legali come prevista dal d. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi - in via meramente esemplificativa e non esaustiva - la consulenza, l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria, legale, giudiziaria e stragiudiziaria, societaria, contrattuale, finanziaria, lo svolgimento di incarichi di amministrazione e controllo e di revisione legale, asseverazioni, attestazioni, visti di conformita', nonche' tutte le attivita' strumentali, complementari e accessorie rispetto quelle principali sopra identificate quali, in via meramente esemplificativa, le attivita' di studio, ricerca, docenza, mediazione, sempreche' compatibili con le norme disciplinanti le singole professioni. La societa' potra' altresi' compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonche' tutti gli atti necessari e strumentali al raggiungimento dell'oggetto, quali, sempre a mero titolo esemplificativo, la stipula di contratti di acquisto, permuta, affitto, locazione, anche finanziaria, di mobili e immobili strumentali all'esercizio dell'attivita' o di parti di essi, procedere a pagamenti e liquidazioni di atti di ogni genere, contrarre mutui e prestiti, nel rispetto del divieto di esercizio di attivita' riservate e con espressa esclusione di attivita' intrinsecamente commerciali, delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, di quelle previste dall'art. 106 del d. Lgs. 385/1993 ed infine di tutte le altre operazioni che risultino vietate dalla presente e futura legislazione. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la societa' potra' inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', nei limiti di cui all'art. 2361 del codice civile, purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Nell'esecuzione della sua attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da uno o piu' soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, nel rispetto del decreto ministeriale n. 34 del giorno 8 febbraio 2013. Ai fini dell'articolo 8, comma 2, del d. M. Del giorno 8 febbraio 2013, n. 34 e s. M. I. , viene individuata come prevalente l'attivita' professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
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