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La societa' svolge esclusivamente attivita' libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, revisore legale e consulente del lavoro cosi' come previste e regolate dalle rispettive normative di riferimento. Ai sensi dell'art. 8 del decreto 8 febbraio 2013 numero 34 e s. M. I. E' attivita' prevalente quella inerente la professione di dottore commercialista. Nell'esecuzione dell'attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del d. M. 8 febbraio 2013 n. 34. Nell'esecuzione di ciascun incarico la societa' potra' avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilita' dei soci professionisti cui l'incarico e' attribuito ed in caso di particolari attivita', ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla vigente normativa in materia. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa' potra' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', nei limiti di cui all'art. 2361 del codice civile, purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ai sensi dell'art. 4 del d. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, nonche' compiere tutte le attivita' di consulenza ed elaborazione dati, operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale purche' nei limiti della strumentalita' all'attivita' professionale, e con espressa esclusione di attivita' intrinsecamente commerciali, nonche' delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, di quelle previste dall'art. 106, d. Lgs. N. 385/1993 ed infine di tutte le altre operazioni che risultino vietate dalla presente e futura legislazione. Infine la societa' potra' operare mediante siti internet e in genere con qualunque altra tecnologia connessa all'utilizzo di reti informatiche e telematiche. Nell'esecuzione dell'attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci professionisti iscritti nei rispettivi albi, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria. Conseguentemente, i soci non iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori legali, non possono assumere la qualifica di soci professionisti, ma solo quella di soci di investimento o soci di prestazioni tecniche. Nell'esecuzione di ciascun incarico la societa' potra' avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilita' dei soci professionisti cui l'incarico e' attribuito ed, in caso di particolari attivita', ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia.
Parole chiaveL'area di business di Studio Consulenze Riunite Srl - Società Tra Professionisti è il macrosettore Servizi alle imprese, settore Attivita' legali, contabilita' e revisione bilanci. In base alla codifica ATECO, il codice 69.20.11 rappresenta: Servizi forniti da commercialisti.
Studio Consulenze Riunite Srl - Società Tra Professionisti è registrata anche con le denominazioni: "STUDIO CONSULENZE RIUNITE SRL", "STUDIO CONSULENZE RIUNITE", "SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI", "SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL", "STUDIO CONSULENZE RIUNITE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI", "STUDIO CONSULENZE RIUNITE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL", "STUDIO CONSULENZE RIUNITE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", "SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "STUDIO CONSULENZE RIUNITE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".
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