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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. -- (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa intende proporre ai possibili utenti, con particolare riferimento alle societa' cooperative, ai comuni, alla regione e ad altre persone giuridiche, pubbliche e private, un modello di assistenza professionale omogenea, completa in ogni settore e di livello conforme alle esigenze da soddisfare. Essa si propone: a) di sviluppare una struttura organizzativa tale da permettere ai propri associati attivita' di ricerca e di studio sia per accrescere la loro preparazione tecnica e culturale, sia per qualificare la loro presenza nel campo sociale; b) di curare, mediante idonea organizzazione, l'acquisizione e facilitare l'espletamento da parte dei propri soci di incarichi professionali da svolgere nel rispetto delle norme vigenti che regolano e disciplinano le rispettive professioni e relative a: progettazione, direzione lavori, assistenza finanziari, consulenza, perizie, ricerche ed analisi in genere; c) di provvedere, nell'interesse dei soci, alla gestione economica degli incarichi professionali assunti, addebitando agli stessi, al costo, le spese relative; d) di curare il rilascio di certificazioni di ogni genere per tutti i cittadini che ne facciano richiesta ed in modo particolare per altri studi professionali ed enti; e) l'elaborazione e la programmazione di dati anche contabili; f) di esercitare attivita' di assistenza, promozione, studio e cura della formulazione di programmi economici e di fattibilita' in genere, relativamente alla realizzazione di complessi edilizi e l'esecuzione di indagini di mercato; g) di promuovere studi e ricerche in ordine alla pianificazione territoriale ed all'urbanistica. Il tutto nei limiti e nel pieno rispetto della legge 23 novembre 1939 n. 1815, nonche' delle altre leggi in materia. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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