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La societa' ha per oggetto esclusivo: - l'esercizio dell'attivita' professionale di consulenza del lavoro, consulenza e assistenza fiscale, consulenza tributaria, consulenza aziendale, tenuta di scritture contabili ed ogni altra attivita' che s'inquadri nel settore dei servizi contabili e del lavoro. La societa' potra' anche svolgere attivita' tecniche meramente strumentali o complementari all'attivita' professionale, nonche' fornire servizi accessori che ne consentano o ne facilitino il relativo esercizio; il tutto nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti e previo rilascio, ove necessario, delle prescritte licenze e/o autorizzazioni. La societa' potra' compiere, unicamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale e purche' in maniera non prevalente, senza finalita' di collocamento nei confronti dei terzi, le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che si rendessero a tal fine necessarie, ivi compresi l'assunzione di mutui passivi, il rilascio di' avalli, fidejussioni, garanzie, anche reali, a terzi, nonche' la stipula di contratti di appalto. Sono espressamente escluse le attivita' di cui alla legge 23 marzo 1983 numero 77, della legge 2 gennaio 1991 numero 1 e 5 luglio 1991 numero 197, come modificata dal d. Lgs. 385/1993. La societa' e' pertanto regolata dalle norme speciali in materia, ed in particolare: - la societa' ha ad oggetto esclusivo l'esercizio delle attivita' professionali sopra indicate, potendosi esercitare unicamente attivita' strumentali o complementari all'esercizio della professione o alla fornitura di beni o servizi che facilitino l'esercizio della professione medesima. La stessa pertanto: - e' obbligata, ai sensi dell'art. 10, quarto comma, lettera c bis), l. 183/2011 a stipulare un'idonea copertura assicurativa, indipendentemente dagli obblighi assicurativi per i singoli professionisti di cui art. 5 del d. P. R. 137/2012, prima di assumere qualsiasi incarico professionale; - i soci devono rispettare le norme deontologiche dell'ordine di appartenenza; - la societa' e' tenuta al rispetto del codice deontologico relativo all'albo a cui risulta iscritta. Il conferimento degli incarichi e' regolato ai sensi degli artt. 4 e 5 d. M. 8 febbraio 2013, n. 34. In particolare: - l'incarico professionale puo' essere conferito solo ai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; - la designazione del socio professionista e' compiuta dal cliente; - al fine di consentire la scelta, la societa' deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' d'investimento.
Parole chiaveIl codice 69.20.30 (ATECO) descrive l'attività come: Attività dei consulenti del lavoro.
La dimensione aziendale colloca Studio Di Consulenza Abaco Srl - Società Tra Professionisti nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.