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Art. 3 attivita' dell'oggetto sociale la societa' ha ad oggetto lo svolgimento di tutte le attivita' professionali e le prestazioni di opera intellettuale consentite dalla legge nell'ambito della professione di dottore commercialista, come previsto dall'ordinamento professionale dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ed in via esemplificativa e non esaustiva la consulenza aziendale, commerciale, societaria, concorsuale e fiscale, la tenuta di contabilita', l'esecuzione di ogni tipo di adempimento fiscale, l'effettuazione di perizie e analisi valutative, l'esercizio dell'attivita' di curatore fallimentare, di commissario giudiziale ed ogni altra attivita' professionale connessa alle procedure concorsuali ed alle altre procedure previste dal codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, e l'esecuzione di ogni altro incarico giudiziario o di consulenza compatibile con la professione di dottore commercialista. La societa' potra' assumere interessenze in enti, societa', consorzi sia pubblici che privati, operanti in italia e/o all'estero, aventi scopi affini o comuni con lo scopo sociale. Essa potra', inoltre, in via del tutto accessoria e funzionale all'oggetto sociale sopra delineato, prestare ipoteche e fideiussioni ed in genere garanzie personali e reali, queste ultime anche a garanzia di obbligazioni assunte dai terzi; potra' (sempre in via accessoria e funzionale all'oggetto sociale di cui sopra) acquistare azioni, quote societarie ed assumere partecipazioni ed interessenze in imprese e societa' aventi scopo analogo al proprio. La societa' in relazione al raggiungimento dello scopo sociale, potra' inoltre, in via del tutto funzionale ad esso e con carattere non prevalente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie (ovviamente nel rispetto di tutta la normativa in proposito, in particolare e per queste ultime operazioni nel rispetto del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ritenute necessarie od anche semplicemente utili al migliore svolgimento dell'attivita' sociale. Art. 4 esercizio dell'attivita' conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali l'esercizio dell'attivita' professionale della societa' deve essere svolto esclusivamente da parte dei soci professionisti. La societa' puo' avvalersi di lavoratori dipendenti, ed in misura non prevalente di prestazioni di terzi, salvo il rispetto di quanto previsto al primo comma del presente articolo in merito all'esercizio dell'attivita' professionale. Il conferimento degli incarichi professionali e' regolato dagli artt. 4 e 5 d. M. 8 febbraio 2013, n. 34. In particolare, l'incarico professionale puo' essere conferito solo ai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. Nel caso in cui all'interno della compagine sociale figurino piu' professionisti iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il mandato professionale dovra' specificare a quale professionista o a quali professionisti e' affidato l'incarico ai sensi e per gli effetti delle norme sopra citate. La designazione del socio professionista e' compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente entro 7 (sette) giorni dal conferimento dell'incarico. Al fine di consentire la scelta, la societa' professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' d'investimento. La societa', ai sensi dell'art. 10, quarto comma, lettera c bis), l. N. 183/2011, stipula polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo' avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente con le medesime modalita' e nei termini di cui sopra. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione.
Parole chiaveStudio Dott. Enrico Babini Bg & Partners Società Tra Professioni Sti Srl svolge la propria attività nel macrosettore Servizi alle imprese, segmento Attivita' legali, contabilita' e revisione bilanci. La classificazione ATECO 69.20.11 identifica l'attività: Servizi forniti da commercialisti.
Studio Dott. Enrico Babini Bg & Partners Società Tra Professioni Sti Srl è anche conosciuta con i nomi: "STUDIO DOTT. ENRICO BABINI BG E PARTNERS SOCIETA' TRA PROFESSIONI STI SRL", "STUDIO DOTT. ENRICO BABINI BG PARTNERS SOCIETA' TRA PROFESSIONI STI", "STUDIO DOTT. ENRICO BABINI BG E PARTNERS SOCIETA' TRA PROFESSIONI STI", "STUDIO DOTT. ENRICO BABINI BG PARTNERS SOCIETA' TRA PROFESSIONI STI SRL", "STUDIO DOTT. ENRICO BABINI BG PARTNERS SOCIETA' TRA PROFESSIONI STI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "STUDIO DOTT. ENRICO BABINI BG E PARTNERS SOCIETA' TRA PROFESSIONI STI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".