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- l'esercizio dell'attivita' di agente di commercio di generi di abbigliamento; - la vendita all'ingrosso ed al dettaglio, l'importazione e l'esportazione di: ** articoli di vestiario anche in cuoio; ** calzature e articoli in pelle ed in cuoio, e relativi accessori; ** articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio e per qualsiasi uso, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria, e accessori per abbigliamento; ** biancheria intima per uomo, donna e bambino, nonche' biancheria, tappeti e tendaggi per la casa e per corredi; ** prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa; ** articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio e per qualsiasi uso, civile, sportivo, militare, religioso e da lavoro, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria, e accessori per abbigliamento; ** biancheria intima per uomo, donna e bambino, nonche' biancheria, tappeti e tendaggi per la casa e per corredi. La societa' potra' infine compiere, in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico, qualunque operazione immobiliare, commerciale, industriale ed economica e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, sempre che tali operazioni siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali, ma con espressa esclusione dell'attivita' finanziaria nelle sue diverse forme, di cui alle leggi 197/91 e 77/83, nonche' assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre societa' o ditte aventi scopi affini o analoghi, nel rispetto delle limitazioni imposte dall'art. 12 della legge 77/83. Per il conseguimento del suo oggetto, la societa' potra' inoltre avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future, previste da norme regionali, nazionali e comunitarie, ed in particolare potra' richiedere le agevolazione di cui al d. Lgs. 21 aprile 2000 n. 185 titolo ii (cd. Microimpresa), restando a tal fine espressamente convenuto tra i soci che non saranno consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venir meno le condizioni soggettive, di disoccupazione e di residenza fissate dall'art. 17 commi 1 e 2 del decreto legislativo suddetto, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, salvo diverso termine previsto dalla legge.
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