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La societa' ha per oggetto la seguente attivita': lo svolgimento in via esclusiva in forma societaria di tutte le attivita' che rientrano o rientreranno in futuro nel campo della professione dei periti industriali e dei periti industriali laureati. Le attivita' professionali che la societa' svolgera', dovranno essere eseguite unicamente dai soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione degli incarichi affidati, mentre i soci non in possesso di tali requisiti potranno svolgere solo prestazioni tecniche o di supporto. La designazione del socio professionista sara' compiuta dall'utente, cui l'organo amministrativo dovra' fornire per iscritto l'elenco dei nominativi dei soci professionisti in possesso dei requisiti idonei a fornire la prestazione professionale richiesta nonche' quella dei soci d'investimento, al fine di potere valutare anche per la presenza di quest'ultimi la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi. Dovra', altresi', essere consegnata sempre per iscritto la lista dei nominativi di eventuali sostituti o ausiliari del socio professionista. Qualora l'utente non designi il socio professionista, l'organo amministrativo della societa' dovra' provvedere alla sua designazione, conferendo gli incarichi ai singoli professionisti in base alle loro specifiche competenze, in funzione della natura della prestazione richiesta dal cliente e dei rispettivi carichi di lavoro dei professionisti; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo della societa' dovra' previamente comunicare per iscritto all'utente il nome del professionista designato che eseguira' l'incarico. Ai fini di quanto precede, la societa' professionale dovra' fornire al momento del primo contatto con il cliente le informazioni di cui all'art. 4 del decreto del ministero della giustizia 8 febbraio 2013 n. 34, con le modalita' ivi previste. L'esecuzione dell'incarico da parte del socio professionista dovra' essere svolto dallo stesso personalmente, con il divieto di delegare a terzi l'esecuzione totale o parziale dello stesso. Nel caso fosse necessaria la collaborazione di un ausiliario o di un sostituto, prima dell'affidamento dell'incarico, dovra' essere comunicato al cliente, in forma scritta, il nominativo o i nominativi dei collaboratori. Il cliente avra' la facolta' di comunicare per iscritto il proprio dissenso nel termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione. Nello svolgimento degli incarichi professionali conferiti alla societa', i soci professionisti sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista potra' opporre agli altri soci il segreto delle attivita' professionali allo stesso affidate. La societa' dovra' stipulare, in conformita' a quanto previsto dalla legge, adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale. La societa', nell'osservanza della normativa che disciplina le specifiche materie e quindi, previe le autorizzazioni, abilitazioni e iscrizioni eventualmente richieste, e nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, puo' compire le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, bancarie (esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico) ritenute utili e opportune per il conseguimento dello scopo sociale; a tale fine potra' contrarre mutui, comunque garantiti, prestare fideiussioni, anche a favore di terzi, esclusa comunque ogni attivita' nei confronti del pubblico e in ogni caso in misura non prevalente rispetto alla attivita' ordinaria ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale. Nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge la societa' potra' assumere partecipazioni in societa' esistenti o costituende, che hanno per oggetto sociale le medesime o similari attivita'. Viene espressamente esclusa ogni attivita' che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali ed ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del d. L. 1 settembre 1993 n. 385. Alla societa' sono inibite la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attivita' previste dal d. L. 415/96.
Parole chiaveIl campo di attività di Studio E-Plan Società Tra Professionisti A Responsabilita' Limitata In Sigla "Studio E-Plan Stp Srl" rientra nel macrosettore Servizi alle imprese, area Consulenza societaria. L'attività economica con codice ATECO 74.90 è: Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca.
Studio E-Plan Società Tra Professionisti A Responsabilita' Limitata In Sigla "Studio E-Plan Stp Srl" è registrata anche con le denominazioni: "STUDIO E-PLAN SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL", "STUDIO E-PLAN STP", "STUDIO E-PLAN STP SRL", "STUDIO E-PLAN SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI", "STUDIO E-PLAN STP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "STUDIO E-PLAN SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".
La categoria dimensionale di Studio E-Plan Società Tra Professionisti A Responsabilita' Limitata In Sigla "Studio E-Plan Stp Srl" è "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 12.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.