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Art. 3 attivita' dell oggetto sociale la societa' ha per oggetto le attivita' libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, quali previste dall'articolo 1 del d. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 e successive eventuali integrazioni. Nell'esecuzione dell'attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del decreto ministero di giustizia 8 febbraio 2013 n. 34. Nell'esecuzione di ciascun incarico la societa' potra' avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilita' dei soci professionisti cui l'incarico e' attribuito ed in caso di particolari attivita', ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa' potra' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', nei limiti di cui all'articolo 2361 codice civile, purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ai sensi dell'articolo 4 del d. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, nonche' compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale purche' nei limiti della strumentalita' all'attivita' professionale, e con espressa esclusione di attivita' intrinsecamente commerciali, nonche' delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, di quelle previste dall'articolo 106, d. Lgs. N. 385/1993 ed infine di tutte le altre operazioni che risultino vietate dalla presente e futura legislazione. Art. 4 esercizio dell attivita' conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali l esercizio dell attivita' professionale della societa' deve essere svolto esclusivamente da parte dei soci professionisti. La societa' puo' avvalersi, in misura non prevalente, di prestazioni di terzi, salvo il rispetto di quanto al primo comma del presente articolo nell esercizio dell attivita' professionale. In ogni caso non potranno ammettersi praticanti in capo alla societa' tra professionisti. Il conferimento degli incarichi professionali e' regolato dagli artt. 4 e 5 d. M. 8 febbraio 2013 n. 34 e successive modificazioni e/o integrazioni. In particolare, l incarico professionale puo' essere conferito solo ai soci in possesso dei requisiti per l esercizio della prestazione professionale richiesta. La designazione del socio professionista e' compiuta dall utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all utente entro 7 (sette) giorni dal conferimento dell incarico. Al fine di consentire la scelta, la societa' professionale deve consegnare al cliente l elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l elenco dei soci con finalita' d investimento. La societa' dovra' altresi' rifiutare l'incarico professionale qualora ravvisi situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e societa', che siano determinate dalla presenza dei soci con finalita' d'investimento. La societa', ai sensi dell art. 10, quarto comma, lettera c bis), l. N. 183/2011, stipula polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli professionisti nell esercizio dell attivita' professionale. La prova dell adempimento degli obblighi di informazione prescritti ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. Nell esecuzione dell incarico ricevuto, il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo' avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente con le medesime modalita' e nei termini di cui sopra. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione.
Parole chiaveIl settore principale di Studio Elabor Consulting Stp Srl è Servizi alle imprese, con particolare riferimento a Attivita' legali, contabilita' e revisione bilanci. Secondo la classificazione ATECO, il codice 69.20.11 indica: Servizi forniti da commercialisti.
Studio Elabor Consulting Stp Srl figura anche con le denominazioni: "STUDIO ELABOR CONSULTING STP SRL", "STUDIO ELABOR CONSULTING STP" e "STUDIO ELABOR CONSULTING STP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".
In base alla tassonomia UE, Studio Elabor Consulting Stp Srl è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale risulta essere di 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.