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La societa' ha per oggetto esclusivo l esercizio delle professioni di ciascuno dei soci professionisti e, in particolare l esercizio in forma associata fra gli stessi, nel rispetto delle specifiche prerogative, esclusive e abilitazioni di ciascuno, dell attivita' di consulente del lavoro come regolata dalla legge 11 gennaio 1979 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei predetti ambiti di riferimento e in presenza di soci che posseggano i requisiti necessari per lo svolgimento delle rispettive attivita', essa svolgera' in particolare le seguenti attivita': consulenza e assistenza in materia contrattuale, contabile, tributaria, organizzativa e giuslavoristica, rivolta alle persone, agli imprenditori e alle imprese, il tutto nel piu' ampio ambito della consulenza del lavoro e della gestione e regolamentazione dei rapporti di lavoro in generale; attivita' di prestazione di servizi amministrativo-contabili o di altri servizi di consulenza, purche' connessi o complementari con le proprie attivita' principali. Eventuali altre attivita', comprese quelle di dottore commercialista, esperto contabile, revisore contabile, revisore legale e avvocato potranno essere svolte solo ed esclusivamente attraverso l opera di soci in possesso dei requisiti soggettivi per l esercizio di dette attivita'. Nel caso in cui, anche solo per un periodo limitato di tempo, la societa' non avesse soci legittimamente abilitati allo svolgimento di una delle predette attivita' regolamentate, quella specifica attivita' e le relative prestazioni non potranno essere svolte, fino al momento della rimozione della suddetta causa ostativa. Per il conseguimento dell oggetto sociale la societa' potra' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', nei limiti di cui all art. 2361 c. C. , purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l esercizio delle professioni suddette, nonche' compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell oggetto sociale purche' nei limiti della strumentalita' all attivita' professionale, e con espressa esclusione di attivita' intrinsecamente commerciali, nonche' delle operazione inerenti la raccolta del risparmio, di quelle previste dall art. 106, d. Lgs. 385/1993, e infine di tutte le altre operazioni che risultino vietate dalla presente e futura legislazione.
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