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La societa' svolge esclusivamente tutte le attivita' libero - professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista e revisore contabile. La societa' potra', inoltre, in via esemplificativa e non esaustiva, svolgere tutte le attivita' collegate all'esercizio della professione di dottore commercialista e revisore contabile, relativi servizi di informatica e servizi di edp contabile e fiscale, servizi di intermediario telematico e servizi di office residence. Nell'esecuzione dell'attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34. Nell'esecuzione di ciascun incarico la societa' potra' avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilita' dei soci professionisti cui l'incarico e' attribuito ed in caso di particolari attivita', ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa', purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio delle professioni sopra identificate ai sensi della normativa vigente, potra' compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale purche' nei limiti della strumentalita' all'attivita' professionale, e con espressa esclusione di attivita' intrinsecamente commerciali, nonche' delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, di quelle previste dall'art. 106 del d. Lgs. 385/1993 ed infine di tutte le altre operazioni che risultino vietate dalla presente e futura legislazione. In conformita' a quanto previsto dalla legge, la societa' dovra' stipulare adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai singoli clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale. Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, la societa' al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informa- zioni: a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla societa' sia affidata ad uno o piu' professionisti da lui scelti; b) sulla possibilita' che l'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale; c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra clienti e societa', che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalita' d'investimento. Al fine di consentire la scelta prevista alla precedente lettera a), la societa' deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' d'investimento. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione sopra descritti ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita' della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo' avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente con atto scritto. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni da detta comunicazione. La designazione del socio al quale viene affidato l'incarico professionale sara' compiuta dal cliente, e in mancanza di tale designazione, il nominativo dovra' essere comunicato previamente per iscritto a quest'ultimo. I soci professionisti non saranno obbligati a stipulare una ulteriore polizza a proprio nome, salvo il caso che gli stessi svolgano attivita' professionale autonoma in forma individuale.
Parole chiaveIl codice 69.20.11 (ATECO) descrive l'attività come: Servizi forniti da commercialisti.