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La societa' ha per oggetto l'esercizio esclusivo in forma societaria della professione forense e, piu' specificamente, potra' svolgere le seguenti attivita': - consulenza ed assistenza legale secondo la disciplina prevista dalla legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) con riguardo a prestazioni di assistenza giudiziaria e di prestazioni di assistenza e consulenza stragiudiziale- la fornitura a persone fisiche e giuridiche, italiane e/o straniere, nonche' a soggetti pubblici delle suddette attivita' nonche' di prestazioni di lavoro autonomo in genere e in particolare di opera intellettuale rientranti nell'ambito della professione forense; - nell'ambito della professione forense la societa' ha per oggetto anche l'esercizio della consulenza legale, assistenza in materia contrattuale societaria e tributaria inclusa la predisposizione di atti e documenti volti alla partecipazione a gare d'appalto, attivita' complementari e accessorie rispetto a quella principale che e' quella forense. - il coordinamento delle prestazioni professionali proprie nonche' di ogni altra attivita' che le leggi vigenti consentono a coloro che sono iscritti nell'albo professionale; nell'esecuzione dell'attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del decreto 8 febbraio 2013 n. 34. Nell'esecuzione di ciascun incarico la societa' potra' avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilita' dei soci professionisti cui l'incarico e' attribuito ed in caso di particolari attivita', ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia. Per il conseguimento dello scopo sociale potra' compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali nei confronti proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonche' assumere partecipazioni e cointeressenze in altre societa' o enti aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio. Sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate ai soggetti di cui al d. Lgs. 385/1993 e successive modifiche o integrazioni, nonche' ogni altra attivita' vietata dalla presente o futura legislazione. Tutte le attivita' sopra indicate debbono intendersi previste nei limiti di legge,con esclusione delle attivita' riservate e di quelle che richiedono l'esclusivita' dell'oggetto sociale. Art. 3 bis) esercizio della professione forense in forma societaria secondo quanto previsto dalla l. 31 dicembre 2012 n. 247, per come modificata dalla legge del 4 agosto 2017 n. 124: - la presente societa' ha per oggetto l'esercizio in forma societaria della professione forense; - si richiede pertanto l'iscrizione nella apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa societa', nonche' nella sezione speciale del competente registro delle imprese; - i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; - la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati; - i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori; - resta fermo il principio della personalita' della prestazione professionale l'incarico puo' essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialita', dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilita', iniziali o sopravvenuti; - la responsabilita' della societa' e quella dei soci non esclude la responsabilita' del professionista che ha eseguito la specifica prestazione; - la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale e' iscritto costituisce causa di esclusione dalla societa'; - la societa' e' in ogni caso tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed e' soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.
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