Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Studio Legale Michele Scolamiero…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
La societa' ha come esclusivo oggetto l'esercizio della professione forense come disciplinata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012, ai sensi della quale rientrano nelle attivita' esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali. Ha ad oggetto, altresi', l'assistenza legale stragiudiziale, consistente nelle piu' generiche attivita' di consulenza in materia legale, commerciale e fiscale e di assistenza del cliente durante lo svolgimento di procedure arbitrali, di conciliazione e comunque dirette a prevenire o a porre fine a liti giudiziarie, ivi comprese tutte le attivita' strettamente funzionali all'oggetto principale e che consentano il completo e corretto espletamento dell'incarico. La societa' potra', altresi', compiere tutte le attivita' accessorie strettamente connesse allo svolgimento del mandato conferito dal cliente, da qualificarsi nella prestazione dei piu' generici servizi di natura negoziale e consultiva, sia ad imprese che a persone fisiche, nonche' procedere all'acquisto di beni e di diritti ovvero all'assunzione di obbligazioni che si rendano necessarie per il pieno esercizio dell'attivita' professionale in oggetto. E' vietato lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di altre attivita' economiche non professionali e non strumentali all'esercizio della professione forense. Ai sensi dell'art. 4 bis, terzo comma, della citata legge 247/2012, l'incarico dovra' essere espletato in via esclusiva dal socio professionista in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dello specifico mandato conferito dal cliente, nel rispetto del principio della prestazione personale corrispondente, assicurando imparzialita' e indipendenza. La prestazione professionale potra' essere svolta solo da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente ed, ai sensi dell'art. 2232 c. C. , essi dovranno eseguire personalmente l'incarico assunto, anche avvalendosi di ausiliari o sostituti sotto la propria direzione e responsabilita', laddove la collaborazione di altri sia consentita dal contratto con il cliente e non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione. La societa' potra' altresi' accedere a qualunque tipo di finanziamento o agevolazione, anche a fondo perduto, previsti e regolati da norme regionali, nazionali, internazionali o comunitarie.
Parole chiave