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Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, anche in relazione alla loro appartenenza ad una delle due categorie di soci ordinari di cui all articolo 5 del presente statuto. La cooperativa adottera' apposito regolamento al fine di disciplinare in modo dettagliato lo svolgimento dello scambio mutualistico cosi' come disciplinato dall art. 2521 e nel rispetto del principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. Tale regolamento disciplina, tra l altro: a) le caratteristiche dei soci che svolgono attivita' professionale; b) i criteri e le modalita' affinche' l esecuzione dell incarico professionale conferito alla cooperativa sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l esercizio della prestazione professionale richiesta; c) i criteri e le modalita' affinche' la designazione del socio professionista sia compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all utente; d) i criteri e le modalita' con i quali il socio incaricato puo' avvalersi di ausiliari ovvero puo' essere sostituito, il tutto nel rispetto degli obblighi di informazione verso il cliente e del dissenso del medesimo previsti dalla vigente normativa; e) le caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo in considerazione della natura delle prestazioni professionali, nonche' degli eventuali altri rapporti di lavoro previsti dal presente articolo; f)le modalita' di remunerazione. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva dell'attivita' professionale, che puo' implicare anche il concorso di piu' professionalita', e segnatamente: * l esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, e di revisore legale. Qualora specifiche norme di legge riservino determinate attivita' ad iscritti in specifici albi o registri professionali, tali attivita' debbono essere svolte unicamente da soci professionisti iscritti ai medesimi albi o registri. A titolo esemplificativo e non esaustivo la societa' puo' svolgere le seguenti attivita': 1) servizi e consulenza nei settori contabile, economico, amministrativo, fiscale, organizzativo e gestionale, rivolti a soggetti privati e ad enti pubblici territoriali e non e societa' ed altri enti privati da questi partecipati; 2) controllo di gestione e revisione economico-finanziaria agli enti di cui sopra; 3) adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ed autonomi ed in generale tutta l attivita' di gestione del personale che l art. 1 della legge n. 12 dell 11 gennaio 1979, e successive modificazioni, riserva o consente agli iscritti nell albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 4) promuovere e gestire attivita' di aggiornamento e di formazione permanente su materie di interesse diretto o indiretto dei soci, loro praticanti, dipendenti e collaboratori di studio, ricercare collegamenti sistematici con universita', istituzioni, associazioni ed ogni altro organismo od ente; 5) offrire servizi di supporto ai professionisti, loro studi e clienti al fine di garantire l'espletamento di adempimenti ed obblighi normativi quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, gli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, privacy ed antiriciclaggio; 6) offrire servizi di segreteria ed office automation a soci e non soci operanti nell'ambito delle professioni giuridico - economico aziendalistiche. La cooperativa provvede a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell esercizio dell attivita' professionale. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l esercizio delle attivita' professionali sopra indicate. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell articolo 2545-septies del codice civile.
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