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La societa' ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva da parte dei soci dell'attivita' professionale riservata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge n. 12/1979 e segnatamente l'attivita' di consulenza del lavoro e amministrazione del personale, nonche' ogni attivita' alla stessa connessa e strumentale, ivi espressamente inclusi gli adempimenti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 12/1979. La societa' puo' compiere qualsiasi operazione, che l'organo amministrativo ritenga necessaria od utile per conseguire lo scopo sociale, ivi compresi il rilascio di fideiussioni o di altre garanzie e l'assunzione di partecipazioni in altre societa', aventi oggetto simile o connesso al proprio. Tutte le prestazioni riservate ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge n. 12/1979 potranno essere eseguite solo da soci professionisti in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione riservata ai professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979. Al fine di garantire il rispetto della previsione di cui al precedente paragrafo, la societa', al momento del primo contatto con il cliente, gli fornisce, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni: a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla societa' sia affidata ad uno o piu' professionisti da lui scelti; b) sulla possibilita', in caso di mancata scelta, che l'incarico professionale conferito alla societa' sia affidato ad uno socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale richiesta; c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e societa', che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalita' d'investimento. Al fine di consentire la scelta prevista alla precedente lettera a), la societa' deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' d'investimento. Ove il cliente non abbia dato indicazioni in merito al professionista/ai professionisti incaricati, il nominativo del professionista o dei professionisti designati dall'organo amministrativo sara' comunicato al cliente per iscritto prima dell'inizio della esecuzione dell'incarico. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione di cui sopra ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, i soci professionisti incaricati potranno avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo' avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente come previsto dal precedente paragrafo. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione. La societa' stipula polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale.
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