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La societa' ha per oggetto le seguenti attivita': - l'esercizio dell'attivita' di mediazione, di cui al capo xi del titolo iii del codice civile (artt. 1754 e seguenti), per immobili di ogni tipo come regolata dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e successive disposizioni. Per il raggiungimento degli scopi prefissati, secondo programmi di lavoro che saranno predisposti dagli organi sociali, la societa' puo' richiedere ed ottenere contributi e/o agevolazioni concessi dall'unione europea, dallo stato italiano, dalla regione e da altri enti. La societa', non in via prevalente ed in quanto ritenuto dall'organo amministrativo strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e quindi non nei confronti del pubblico, potra' inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, ivi compresa la ristrutturazione di immobili finalizzati all'oggetto di cui sopra ed alla loro gestione. La societa' potra' raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti ed emanandi, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale; i finanziamenti dei soci potranno essere infruttiferi ovvero produttivi di interessi a seconda della scelta dell'organo amministrativo. La societa', per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, potra' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', imprese o consorzi aventi oggetto connesso, analogo od affine al proprio. E? in ogni caso esclusa dall'attivita' sociale la raccolta di risparmio fra il pubblico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e delle attivita' di intermediazione mobiliare e finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e al decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415; il tutto anche in relazione a successive modifiche dei provvedimenti di legge disciplinanti le attivita' di cui sopra. Nel rispetto delle leggi vigenti ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la societa' potra', non in via prevalente e senza che cio' possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico, compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie (solo con societa' collegate), rilasciare fidejussioni a favore di terzi, accendere mutui e assumere partecipazioni in altre imprese comunque organizzate, costituite o costituende, aventi attivita' affini o complementari, nei limiti previsti dall'articolo 2361 cod. Civ. . Viene espressamente esclusa ogni attivita' che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali e ogni attivita' finanziaria, tempo per tempo, vigente in materia ed, in particolare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del dl 1 settembre 1993 n. 385. Alla societa' si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attivita' previste dal d. L. 415/96. E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attivita' che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata. La societa' ha facolta' di raccogliere, presso i propri soci, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. Tutte le attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico di risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416 in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attivita' bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108, in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in materia di intermediazione finanziaria; dell'art. 5, comma 3, lett. B), della l. 3 febbraio 1989 n. 39, in materia di intermediazione immobiliare, nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
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